Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17851 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14657/2015 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO LANA,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PAOLO LUISO e

FRANCESCO FERRONI;

– ricorrente –

contro

S.S., S.C., S.P.,

SA.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118,

presso lo studio dell’avvocato GATTA VERNICE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SIMONE CAGNETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1928/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– R.C. convenne in giudizio I.I., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 113.479,83, a titolo di compensi per le sue prestazioni di avvocato;

– la convenuta resistette alla domanda;

– il Tribunale di Pisa dichiarò la nullità del ricorso in riassunzione notificato, a seguito del decesso della convenuta, dall’attore impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio della defunta;

– sul gravame proposto dal R., la Corte di Appello di Firenze confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.C. sulla base di tre motivi;

– resistono con controricorso S.C., Sa.Pa., S.P. e S.S., quali eredi di I.I.;

Atteso che:

Col primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, art. 303 c.p.c., comma 2 e art. 307 c.p.c., comma 3, per avere la Corte di Appello ritenuto che il riferimento operato al pagamento concernente ulteriori pratiche integrasse gli estremi di una nuova domanda, anzichè di una semplice allegazione difensiva;

Col secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, art. 159 c.p.c., comma 2, art. 303 c.p.c., comma 2 e art. 307 c.p.c., comma 3, per avere la Corte di Appello accolto l’eccezione di nullità dell’intero atto di riassunzione e, quindi, quella di estinzione dell’intero processo, nonostante nel detto atto fosse stata riportata la domanda originariamente proposta;

Col terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 307 c.p.c., comma 3, per non avere la Corte di Appello dichiarato la decadenza delle controparti dal potere di eccepire la nullità dell’atto di riassunzione, nonostante le stesse fossero restate contumaci all’udienza indicata nell’atto di riassunzione loro validamente notificato e tale doglianza è manifestamente fondata, in quanto:

1) incontestata l’affermazione secondo cui la nullità in oggetto doveva essere eccepita dalla parte nel cui interesse era stabilita (cfr. fine pag. 9 della sentenza impugnata), gli eredi della I. avrebbero dovuto sollevare l’eccezione, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima istanza o difesa successiva all’atto (o alla notizia di esso; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1181 del 23/05/1962) e, quindi, nel caso di specie, all’udienza loro indicata nell’atto di riassunzione (nel senso che la prima difesa coincide anche con la prima udienza successiva all’atto nullo, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6822 del 18/05/2001);

2) rappresenta circostanza incontestata che, invece, gli stessi si sono, a seguito della regolare notifica dell’atto di riassunzione, costituiti in giudizio tardivamente, con la conseguenza che sono incorsi nella decadenza dal potere di eccepire la nullità dell’atto;

in definitiva, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al profilo accolto, come da proposta del relatore con assorbimento dei primi due motivi, e la causa va rinviata, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

PQM

 

accoglie il terzo, dichiara assorbiti i primi due, cassa, con riferimento al profilo accolto, la sentenza e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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