Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17851 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3315/2012 proposto da:

COMUNE FAVRIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PISELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO DAL PIAZ;

– ricorrente –

contro

S.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 647/2010 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il

09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G.L. con ricorso del 30 novembre del 2007 opponeva il verbale elevatogli in data 31 ottobre 2007 dalla Polizia Municipale di Favria in seguito all’omessa comunicazione da parte dello stesso dei dati personali e della patente di guida del conducente dell’autoveicolo targato (OMISSIS) a seguito della violazione al C.d.S. accertata.

Il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per diversi profili ed, in particolare, per non aver ricevuto il verbale di contestazione con l’invito ad assolvere l’obbligo di cui all’art. 126 bis C.d.S. e l’inesistenza della notificazione del verbale di accertamento della violazione al C.d.S.. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del verbale di contestazione.

Si costituiva il Comune di Favria contestando l’opposizione e chiedendo l’accertamento della commissione dell’infrazione” la declaratoria di legittimità del verbale medesimo; chiedeva il rigetto del ricorso con conseguente addebito delle sanzioni di legge.

Il Giudice di Pace di Rivarolo con sentenza n. 54 del 2008 accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Ivrea, pronunciando su appello del Comune di Favria a contraddittorio integro, con sentenza n. 647 del 2010 confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. Secondo il Tribunale di Ivrea, la notifica del provvedimento impugnato doveva ritenersi inesistente perchè l’agente notificatore avrebbe agito al di fuori dei propri limiti di competenza, avendo richiesta la notificazione all’Ufficio postale di Bologna e non a quello di Favria e per aver delegato l’Amministrazione un’attività non delegabile.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Favria per due motivi. S.G.L., in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ente ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3 e del D.P.R. n. 1229 del 1959, nonchè il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio attinente alla ravvisata infondatezza della censura dedotta in appello in ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell’impugnato verbale di accertamento.

2. Con il secondo motivo il Comune di Favria ha denunciato – avuto riguardo al citato art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, nonchè – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il vizio di omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante la ritenuta inesistenza della stessa notificazione sul presupposto che, nella fattispecie, era stata delegata l’attività notificatoria del suddetto verbale alla s.p.a. Poste Italiane (da ritenersi, invece, non delegabile).

3.- Il ricorso è inammissibile, essendo stata la notifica del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale e non essendo stata depositata la ricevuta di ritorno.

Al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo del servizio postale, occorre infatti fare riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona alla quale è stato consegnato il plico (Cass. sez. un., 1 febbraio 1994, n. 84), con la conseguenza che ove tale forma di notificazione sia stata adottata per il ricorso per cassazione, la mancata produzione della ricevuta di ritorno determina la mancanza di prova della notificazione stessa e, quindi, la inammissibilità del ricorso. Nulla va statuito sulle spese in mancanza di controparte costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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