Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17850 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato MANCINI LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati PESSI ROBERTO e GIAMMARIA FRANCESCO che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3450/2 008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2009, r.g.n. 10633/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato MANCINI GIULIO per delega MANCINI LUIGI;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO e GIAMMARIA

FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per improcedibilità o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 1.4.2009, rigettava l’appello proposto da B.G.M., con il quale il predetto aveva chiesto la riforma della decisione di primo grado, di reiezione dalla domanda intesa al riconoscimento del diritto alla qualifica di direttore di settore dal 1.9.1988, o, in subordine, la qualifica di capo servizio, con condanna dell’ENEL al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Rilevava che gli accordi ENEL/FNDAI erano comprensivi di una classificazione del personale dirigenziale ENEL integrante una graduatoria meramente stipendiale, riferibile solo a quelle specifiche figure dirigenziali (direttore di settore, capo servizio etc. in relazione alle cariche ivi previste) e non contenente una classificazione per mansioni, in cui far convergere varie e differenti professionalità. Anche in relazione alla valutazione del grado di apicalità delle mansioni svolte dal ricorrente, la stessa non consentiva di ritenere paragonabili le stesse ai livelli retributivi attribuiti dagli accordi in questione a posizioni di elevata dirigenza. Con riferimento, poi, al rapporto (OMISSIS), redatto nell’ambito della valutazione delle mansioni e posizioni dei singoli dirigenti ed alle mansioni del B., preposto alla Direzione Esteri, non era risultata dall’istruttoria svolta la posizione di assoluta apicalità della funzione svolta, non essendo il B. investito di poteri di rappresentanza esterna dell’Enel e di poteri di firma alla stessa connessi, nè essendo emerso il ruolo del predetto di alter ego dell’imprenditore. Neanche poteva aversi riguardo alla equiparazione con altri dirigenti asseritamente di pari livello dell’appellante, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di parità di trattamento, soprattutto in relazione a valutazione di posizioni dirigenziali.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il B., affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste, con controricorso, l’ENEL s.p.a. ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il B. denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi ENEL-FNADAI 23.10.1987 e 6.6.1995, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c., e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte territoriale ha omesso di considerare che gli accordi citati collegano la retribuzione superiore non solo alla preposizione ad unità organizzative (quali zona, area, settore ed altre) o di staff (vicedirettore di distretto) nominativamente previste da detti accordi, ma anche allo svolgimento di “funzioni equiparate”, tenuto conto, comunque, delle competenze proprie della posizione attribuita a ciascun dirigente nel contesto aziendale.

Anche a voler ritenere che “equiparata” esprima un concetto diverso da “equivalente”, essa implica pur sempre l’attribuzione, unilaterale o contrattuale, di uguale valore a mansioni diverse (ulteriori).

La Corte – secondo la prospettazione del ricorrente – avrebbe compiuto un salto motivazionale, nel senso che non ha spiegato il richiamo alle “funzioni equiparate” e non ha considerato che il B. aveva dimostrato, attraverso la produzione di documenti specificamente allegati ed indicati, in specie con riguardo ai documenti da lui firmati, che le funzioni espletate erano addirittura superiori a quelle del Direttore di Settore (livello “E”) e del Capo Servizio (livello “C”) e che anche l’organigramma deponeva in tal senso.

Rileva, ancora, il ricorrente che le clausole del contratto si interpretano le une a mezzo delle altre e che a tale principio non si era attenuta la Corte territoriale, avendo omesso di valutare il comportamento successivo delle parti (accordi del 1995) e formula, a conclusione della parte argomentativa del motivo di ricorso, specifico quesito, domandando se, alla luce degli accordi sindacali, in particolare dell’art. 3 dell’accordo del 6.6.1985 e del successivo rinnovo e degli artt. 1 e 2 dell’accordo del 24.2.1995, l’insorgenza del diritto del dirigente alla maggiorazione di retribuzione per superiore inquadramento nel livello E o C spetti soltanto al dirigente che rivesta ed eserciti la funzione di Direttore di Settore o di Capo Servizio, o se spetti anche al dirigente che disimpegni in concreto le mansioni equiparabili a quelle per le quali l’azienda attribuiva una superiore retribuzione, o, quantomeno, equiparate a queste ultime, da parte dell’ENEL, alla luce dell’organizzazione aziendale e/o mediante uno o più atti unilaterali.

Con il secondo motivo, il B. si duole dell’omessa od insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la Corte territoriale ha incentrato l’esame sulla configurabilità della apicalità delle mansioni di esso ricorrente omettendo ogni valutazione del vero fatto decisivo e controverso, costituito dall’esistenza, o meno, tra gli atti acquisiti in giudizio, di almeno un atto (unilaterale) con il quale l’ENEL avesse equiparato le mansioni del B. a quelle per le quali gli accordi aziendali attribuivano una superiore retribuzione. Evidenzia la mancata considerazione di documenti con i quali la Direzione del Segretariato generale invitava tutte le Direzioni Centrali a segnalare il nome del dirigente che sovrintende agli affari generali sottoscrivendo a firma unica i documenti previsti.

Coni il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, osservando che, poichè la Corte romana aveva accertato che esso ricorrente era preposto alla Direzione Esteri, ne avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze giuridiche, attribuendogli il livello E, o anche quello non richiesto, F, riconosciuto a Dirigenti svolgenti funzioni superiori, così come, avendo accertato che egli si occupava della corrispondenza a carattere generale sia interna che esterna alla società, gestione riassetti sedi estere, manutenzione stabili, avrebbe dovuto ritenere sussistente il requisito della rappresentanza esterna della società.

Infine, con il quarto motivo e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunzia error in procedendo, in relazione all’art. 112 c.p.c., e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso.

Assume di avere, in realtà, dedotto, con lo specifico motivo di gravame, inteso erroneamente come riferito al principio della parità di trattamento, che l’ENEL si era reso inadempiente al proprio obbligo di rispettare gli accordi collettivi, in base ai quali “posizioni equiparate” dovevano essere retribuite in misura identica, senza riconoscere il trattamento maggiorativo ivi previsto. Formula, poi, quesito di diritto, domandando se il tipo di deduzione del B. (con la quale egli ha sostenuto che le maggiorazioni di retribuzione, in virtù degli accordi ENEL e FNDAI, spettano anche al dirigente impegnato in funzioni equiparate) sia compatibile con la motivazione resa sul punto della Corte d’appello, la quale ha rigettato il gravame sul presupposto dell’inesistenza di un principio di parità di trattamento.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che gli accordi richiamati nel contesto del ricorso (con specifico riferimento ai docc. 51, 52 del fascicolo di parte ricorrente) sono, come emerge dalla lettura degli stessi, applicativi degli accordi nazionali 16 maggio 1985 e del 23 luglio 1987 per i Dirigenti di Aziende industriali, onde il valore conferito agli stessi di mero recepimento della normativa collettiva nazionale, imponeva al ricorrente di produrre il testo di tale ultima contrattazione, in ossequio al dovere di deposito, previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. Analogamente il contratto del 24.3.1995 (Accordo ENEL spa/FNDAI -RSA dei Dirigenti ENEL sulla struttura del trattamento economico aziendale dei dirigenti ENEL – Doc. n. 53 fase, di parte ricorrente) risulta di natura integrativa aziendale e pertanto deve ritenersi che la relativa interpretazione, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), è riservata al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (cfr. Cass. 4 febbraio 2010 n. 2625, conf. Cass 8 febbraio 2010 n. 2742 e Cass. 15 febbraio 2010 n. 3459).

La conclusione del giudice del merito in ordine al collegamento della maggiorazione di retribuzione alla preposizione ad unità organizzative di staff nominativamente previste dagli accordi in questione, in particolare, è stata giustificata facendo riferimento al tenore letterale e alla ratio della clausola invocata, avendo i giudici d’appello rilevato, in particolare, l’inesistenza di una graduazione tra mansioni dirigenziali, facendo riferimento la classificazione contenuta nella norma a profili di crescente complessità del ruolo dirigenziale, collegato a specifiche cariche, senza individuare, tuttavia, un’area di mansioni così tipizzate, alle quali ricondurre vari e differenti profili professionali.

Il ricorrente censura detta interpretazione sulla base di un giudizio di equivalenza tra la professionalità ed esperienza dei compiti che ha svolto e quelle necessarie per lo svolgimento dei compiti per i quali gli accordi aziendali prevedevano una maggiore retribuzione.

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la specifica questione, osservando che, sul piano della interpretazione letterale degli accordi collettivi richiamati in ricorso, nei quali ai profili espressamente indicati è aggiunta l’espressione di funzioni equiparate, l’interpretazione dei giudici di merito non è censurabile. E’ stato, invero, evidenziato che equiparata esprime un concetto diverso da equivalente, implicando l’attribuzione, unilaterale o contrattuale, di uguale valore a mansioni diverse, mentre l’equivalenza esprime una oggettiva uguaglianza (cfr. Cass. 14 luglio 2006 n. 16009).

Alla luce di tali considerazioni, le osservazioni critiche svolte in ricorso appaiono, quindi, sostanzialmente indirizzate a sostenere un diverso risultato interpretativo, in quanto preferibile a quello accolto nella sentenza censurata, ma in contrasto col consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune implica un accertamento di fatto riservato a giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c, n. 5), fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitare a contrapporre interpretazioni o argomentazioni alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, dal momento che il controllo di logicità del giudizio di fatto non può risolversi in una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata (cfr, in tali termini, Cass. 15 febbraio 20101 n. 3459).

Nella specie, non avendo il ricorrente indicato accordi che stabilissero l’equiparazione tra le mansioni successivamente da lui svolte ed essendo stato motivatamente ritenuto che non vi fossero atti unilaterali con i quali l’ENEL riconosceva tale l’equiparazione, deve confermarsi l’infondatezza delle sue pretese, con riferimento alla censura al riguardo articolata.

Il rilievo che l’interpretazione complessiva degli accordi conduca ad un concetto di oggettiva equivalenza è stato anche esso nella sostanza superato dalla Corte del merito, laddove ha evidenziato, con motivazione immune da vizi e priva di salti logici, l’impossibilità di qualificare le mansioni in concreto svolte dal B. come apicali e, quindi paragonabili a quelle giustificanti l’attribuzione di livelli retributivi di cui agli accordi a posizioni di elevata dirigenza, sicchè, anche avendo riguardo a quanto previsto dall’accordo 24.2.1995, che, all’art. 2, contiene disposizione che valorizza, ai fini della maggiorazione di livello, l’insieme delle competenze proprie della posizione attribuita a ciascun Dirigente nel contesto aziendale, negando il collegamento automatico dell’entità della maggiorazione di livello alla qualifica dirigenziale rivestita e individuata nella lettera alla FNDAI n. 2639 del 23.10.1987, le conclusioni rimarrebbero immutate. In ogni caso, ai fini considerati, l’atto di provenienza aziendale cui si riferisce il B. (rapporto (OMISSIS) citato) risulta di epoca precedente all’accordo in oggetto e la valutazione dell’atto compiuta dalla Corte del merito non è stata neanche censurata in relazione al contenuto della norma contrattuale in questione, che risulta, anzi, tale da potere essere interpretato anche in senso riduttivo rispetto alla portata dei precedenti, nel senso della mancanza di ogni automatismo tra qualifica e maggiorazione anche per dirigenti preposti a posizioni organizzative nominativamente previste.

Il secondo ed il terzo motivo insistono, poi, su una diversa ricomposizione del quadro fattuale e come tali si rivelano inammissibili, osservandosi, quanto al potere di firma, che, rispetto a specifiche deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, è stata delineata diversamente la facoltà spettante al riguardo, nel tentativo di valorizzare la rilevanza esterna dei poteri di rappresentanza della società, laddove la Corte del merito, con riferimento agli elementi emersi dall’istruttoria espletata, ha escluso che fosse stata accertata l’attribuzione di poteri rappresentativi ed il ruolo del B. di alter ego dell’imprenditore.

In relazione al quarto motivo va rilevato, come evidenziato dalla società intimata, il difetto di interesse alla relativa proposizione, in quanto, anche ove avesse costituto un obiter dictum l’apprezzamento del giudice del merito in ordine al principio di parità di trattamento, lo stesso non avrebbe influito sull’esito della lite, a prescindere dalla considerazione che anche ove si abbia riguardo alla diversa prospettazione indicata dal ricorrente, in ogni caso la critica per come articolata finisce per rifluire nelle stesse censure avanzate con i precedenti motivi di ricorso.

Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del B. e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il B. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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