Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17850 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 26/08/2020), n.17850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2819-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

D.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO TURSI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, ANGELO

PANDOLFO, MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 712/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Teramo, ha dichiarato insussistente l’obbligo in capo a D.F.R. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa;

avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, sulla base di due motivi;

D.F.R. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, della L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

con il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, e alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere, la Corte territoriale, erroneamente escluso, sulla base delle circostanze di fatto e della documentazione prodotta dall’odierno controricorrente, la riconducibilità di questi fra i produttori di assicurazione del IV gruppo e la conseguente iscrizione alla Gestione commercianti INPS;

il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi nel caso in esame dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

quanto al secondo motivo – concernente l’asserita assimilabilità del controricorrente alla categoria dei produttori del IV gruppo previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in epigrafe, cui si estenderebbe l’obbligo assicurativo – esso è inammissibile atteso che appare rivolto a ottenere un riesame del merito del giudizio, precluso in sede di legittimità;

la Corte territoriale ha svolto un accertamento di fatto circa gli elementi su cui il motivo di ricorso pone l’accento – quali l’individuazione della zona o della piazza, ovvero il potere di firmare le proposte di polizza (elementi che caratterizzano la figura del produttore appartenente al IV gruppo rispetto a quelle del V gruppo) – per concludere, con una motivazione immune da vizi logico-argomentativi, che le concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte dell’odierno controricorrente sono esattamente compatibili con la figura del cd. produttore libero;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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