Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17850 del 19/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17850

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 824 – 2016 R.G. proposto da:

G.F., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Alcamo, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Concetta

Gaggia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A., – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1034 del 26.6/3.7.2015 della corte d’appello

di Bari;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Trani N.A. chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento n. 174/2004 per l’importo di Euro 12.911,42, oltre interessi e spese, in danno di G.F..

Aveva esposto di esser creditrice dell’ingiunto in virtù di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti.

Con atto di citazione notificato il 12.6.2004 G.F. proponeva opposizione.

Deduceva che le cambiali azionate erano nulle, siccome prive dell’indicazione della data e del luogo di emissione; che la sottoscrizione che a suo nome vi figurava apposta, era apocrifa; che alcun rapporto era mai intercorso tra egli e la ricorrente.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.

Costituitasi, l’opposta invocava il rigetto dell’opposizione.

Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, che acclarava l’autenticità delle sottoscrizioni, con sentenza n. 108/2009 il tribunale adito accoglieva l’opposizione solo e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare all’opposta la somma di Euro 12.911,42, oltre interessi al tasso legale, nonchè le spese di lite e di c.t.u..

Interponeva appello G.F..

Resisteva N.A..

Con sentenza n. 1034 dei 26.6/3.7.2015 la corte d’appello di Bari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava la corte che le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, benchè nulle per omessa indicazione della data e del luogo di emissione, siccome firmate da G.F., valevano senz’altro quali promesse di pagamento, sicchè era da presumere l’esistenza del rapporto causale sottostante; che al contempo l’appellante non aveva assolto l’onere su di lui gravante di fornir dimostrazione della insussistenza di siffatto rapporto, sicchè era senza dubbio tenuto al pagamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

N.A. non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c..

Deduce che nessun rapporto causale è mai intercorso tra egli ricorrente ed N.A.; che le dichiarazioni contenute nei titoli azionati non possono reputarsi indirizzate alla N..

Il motivo di ricorso è privo di fondamento.

Si premette che il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo (cfr. Cass. 28.11.1984, n. 6184).

Altresì, che l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860).

Ancora, che, quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce – ai sensi dell’art. 1988 c.c. – sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 22.5.2008, n. 13099).

Su tale scorta si rappresenta nel caso di specie quanto segue.

In primo luogo, che è fuor di contestazione che tra G.F. ed N.A. intercorra un diretto rapporto cartolare.

In secondo luogo, che del tutto ingiustificato è l’assunto secondo cui le dichiarazioni di cui ai vaglia azionati in sede monitoria non sarebbero indirizzate alla N.. E ciò viepiù giacchè “la C.T.U. esperita in primo grado ha riconosciuto che le firme apposte sulle cambiali sono quelle di G.F.” (così sentenza d’appello, pag. 4).

In terzo luogo, che sul ricorrente in questa sede gravava l’onere di dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, sicchè del tutto ingiustificate sono le prospettazioni secondo cui nessun rapporto causale è mai intercorso tra il ricorrente ed N.A. e secondo cui costei avrebbe omesso “in toto di esplicitare (…) i fatti costitutivi sottostanti all’asserito credito” (così ricorso, pag. 7).

N.A. non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso è datato 21.12.2015.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, G.F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA