Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17850 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/07/2019), n.17850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 22382/2018

sollevato dalla Corte d’Appello di Bologna con ordinanza n. R.G.

1168/2017 del 5/06/2018 nel procedimento vertente tra:

P.F. da una parte e R.M. dal’altra

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che conclude chiedendo

definirsi il conflitto negativo di competenza riconoscendo alla

Corte di Appello di Bologna la competenza in ordine alla domanda di

liquidazione dei compensi professionali relativi ai primi due gradi

di giudizio iscritti, in primo grado, al n. 3361/2012 R.G. e

riconoscendo la competenza del Tribunale di Reggio Emilia per la

domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito e risarcimento

del danno.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. P.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia R.M., chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva esperita nei suo confronti – in relazione a una causa incardinata innanzi al Tribunale di Reggio Emilia e proseguita innanzi alla Corte d’appello di Bologna, che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso la causa al primo giudice – per un importo pari a 24.781,37 Euro. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l’incompetenza dell’adito Tribunale in relazione all’attività difensiva svolta dall’attore davanti alla Corte di appello di Bologna e, in via riconvenzionale, chiedeva la sua condanna al pagamento della somma di Euro 5.300 a titolo di indebito oggettivo nonchè al pagamento della somma di Euro 2.900 a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 6/2/2017, dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di appello di Bologna.

2. Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Bologna, con ordinanza depositata il 24/7/2018, reputando a sua volta competente il Tribunale di Reggio Emilia per la liquidazione delle spese inerenti il primo grado di giudizio nonchè per le domande riconvenzionali fatte valere dal convenuto, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., regolamento di competenza.

3. R.M. ha proposto memoria ex art. 47, comma 5, c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Non risulta agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Bologna che ha sollevato il conflitto di competenza alla parte P.F., che non ha esercitato la facoltà di cui all’art. 47 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per acquisire prova della comunicazione a P.F. dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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