Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1785 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.24/01/2017),  n. 1785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29130-2015 proposto da:

S.N., S.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato GAETANO GIANNI’,

rappresentati e difesi dall’avvocato ZARA TRIFILO’;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 29130/2015 proposto da:

G.R.A., G.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

GIANNI’, rappresentati e difesi dall’avvocato LARA TRIFILO’;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 29130/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

G.R.A., G.L.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTI D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 14 luglio 2011 presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, tra gli altri, S.N. e S.F., in proprio e quali eredi di N.A. in S., nonchè G.R.A. e G.L., in proprio e quali eredi di G.A., chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa davanti al Tribunale di Patti nel 1962 e conclusa nel 2011 con l’approvazione del piano di riparto definitivo. Con decreto del 12 maggio 2015 la Corte d’Appello di Reggio Calabria negava ogni indennizzo agli eredi di N.A., avendo avuto la sua partecipazione al processo una durata inferiore a quella ragionevole, in quanto maturata dalla data del suo intervento nella procedura, 13 ottobre 1965, alla data dell’approvazione del progetto di distribuzione del 14 dicembre 1970, che determinava il soddisfacimento del credito della N..

Per gli eredi di G.A., invece, la Corte di Reggio Calabria determinava in anni 6, mesi 10 e giorni 4 per il dante causa ed in anni 13, mesi 2 e giorni 2 per gli aventi causa la durata irragionevole processuale, liquidando in loro favore in solido la somma di Euro 3.500,00 e per ciascuno l’ulteriore somma di Euro 6.500,00.

Per la cassazione di questo decreto sono stati proposti distinti ricorsi, da riunirsi agli effetti dell’art. 335 c.p.c.: il primo ricorso da G.R.A. e G.L., in proprio e quali eredi di G.A., articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone anche ricorso incidentale articolato in due motivi; il secondo ricorso è stato avanzato da S.N. e S.F., in proprio e quali eredi di N.A. in S., articolato in unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

2. E’ preliminare l’esame primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministero della giustizia nei confronti di G.R.A. e G.L.. Esso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 CEDU, assumendo l’erroneità del decreto impugnato per aver liquidato l’indennizzo spettante a G.A., e quindi ai suoi eredi, calcolando la data di inizio della durata procedurale con decorrenza dal 20 ottobre 1964, epoca dell’intervento di G.A., quando ancora nemmeno era operante il rimedio convenzionale. Dovendosi datare quindi l’inizio della pendenza rilevante a far tempo dal 1 agosto 1973, essendo poi G.A. deceduto nell'(OMISSIS), il dante causa non avrebbe maturato alcun indennizzo, in quanto la Corte di Reggio Calabria ha stimato in 10 anni la durata ragionevole della procedura esecutiva.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, avendo G.A. spiegato intervento per un credito pari a Lire 2.100.000, sicchè la liquidazione in favore degli aventi causa di un indennizzo pari ad Euro 6.500, 00 pro capite (pari a complessivi Euro 23.000,00) non sarebbe proporzionata alla modestia della posta in gioco.

Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

Questa Corte ha più volte chiarito che la fonte del riconoscimento del diritto all’equa riparazione per la irragionevole durata del processo non deve essere ravvisata nella sola L. n. 89 del 2001, poichè il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide, piuttosto, con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 del 1955, condizionatamente all’accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza della Commissione (oggi, della Corte europea dei diritti dell’uomo), avvenuta per l’Italia il 1 agosto 1973. Ne consegue che il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata L. n. 89 del 2001, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile (così Cass. Sez. U., Sentenza n. 28507 del 23/12/2005). Tuttavia, posto che la finalità della L. n. 89 del 2001, è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugge il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973 – data a partire dalla quale, come detto, è stata riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 95 del 07/01/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 02/07/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14286 del 20/06/2006).

In conseguenza di ciò, ha certamente errato la Corte d’Appello di Reggio Calabria nel calcolare la durata del processo rilevante ai fini dell’indennizzo vantato “jure haereditatis” dagli eredi di G.A. tenendo conto del periodo di svolgimento della procedura esecutiva dal 24 ottobre 1964 all’1 agosto 1973.

3. Il primo motivo del ricorso di G.R.A. e G.L. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 CEDU e art. 110 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha valutato in dieci anni la durata ragionevole del processo esecutivo svoltosi davanti al Tribunale di Patti, per le ragioni prima richiamate, detraendo poi tale periodo sia alla partecipazione al procedimento del dante causa G.A. che a quella conseguente all’ intervento degli eredi attuali ricorrenti. Il secondo motivo del ricorso di G.R.A. e G.L. denuncia invece la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 CEDU e art. 2056 c.c., nella parte in cui ha determinato in Euro 500,00 l’indennizzo per ogni anno di ritardo.

Il primo motivo del ricorso di G.R.A. e G.L. è in parte fondato.

Sempre avuto riguardo al quadro ordinamentale antecedente alle modifiche della L. n. 89 del 2001, introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, questa Corte aveva più volte affermato che, per quanto il processo esecutivo immobiliare sia particolarmente complesso, per la presenza (come nel caso in esame) di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi, non può ritenersi giustificato, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, un periodo di durata (nel quale vanno inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, quali gli eventuali giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto) che, come ritenuto anche per il processo fallimentare, superi i sette anni, dovendo la durata ulteriore ragionevolmente, in una valutazione complessiva del processo, attribuirsi a disfunzioni o inadeguatezza del sistema giudiziario (Cass. Sentenza n. 28858 del 27/12/2011; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07/06/2012; si veda anche Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 15734 del 28/07/2016).

E’ invece infondata la doglianza con cui G.R.A. e G.L. lamentano che la determinazione della durata irragionevole indennizzabile iure proprio in loro favore dovesse quantificarsi nei complessivi 23 anni trascorsi dopo il loro intervento in luogo del de cuius. Il ragionamento dei ricorrenti collide con quanto più volte spiegato da questo, Corte. L’equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata del giudizio iniziato dal “de cuius” spetta agli eredi, in esclusiva qualità in ragione delle rispettive quote ereditarie per il periodo decorrente dalla fine del periodo di durata ragionevole alla data di decesso del “de cuius”. L’erede ha poi diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata ragionevole verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, egli abbia assunto a sua volta la qualità di parte, costituzione che – come confermato dalla CEDU, con sentenza del 18 giugno 2013, “Fazio ed altri c. Italia” – è condizione essenziale per far valere iure proprio la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto paterna subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 24771 del 20/11/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13803 del 23/06/2011).

Rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo il secondo motivo del ricorso di G.R.A. e G.L., in quanto attinente alla determinazione dell’importo annuo dell’indennizzo.

Del pari, rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministero della giustizia, sempre relativo alla liquidazione dell’importo annuo operata dalla Corte di merito.

4. L’unico motivo del ricorso proposto da S.N. e S.F., in proprio e quali eredi di N.A. in S., censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto che con l’approvazione del progetto di distribuzione del 14 dicembre 1970, la N. non era stata affatto soddisfatta per intero del suo credito, come invece desunto dalla Corte di Reggio Calabria, essendole state assegnate Lire 1.172.870 a fronte dell’intervento spiegato per Lire 1.864.620, tant’è che, dopo il decesso di N.A. nel (OMISSIS), nel 1992 intervennero nella procedura esecutiva i suoi eredi. I ricorrenti sostengono che la Corte di merito sia dunque “incorsa in un macroscopico errore”, come risulterebbe comparando il provvedimento del G.E. del 14 dicembre 1970 con il ricorso per intervento della N..

Il motivo di ricorso di S.N. e S.F. è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il ricorso di S.N. e S.F. lamenta, in sostanza, il mancato esame ad opera della Corte d’Appello del ricorso per intervento spiegato da N.A., ovvero di un verbale di udienza del 1992, poichè da tali documenti si sarebbe desunto che quest’ultima non era stata integralmente soddisfatta con l’assegnazione delle somme del 1970, al contrario di quel che i giudici del merito hanno ricavato dal progetto di distribuzione n. 680/2010, menzionato a pagine 7 del decreto impugnato. Il mancato esame di documenti non integra, tuttavia,di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie, il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva da N.A.) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè il provvedimento non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.

D’altro canto, la facoltà del giudice, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 (nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, qui applicabile ratione temporis), di supplire ad eventuali carenze probatorie della parte è limitata alla sola produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto, ma richiede comunque che la parte che abbia promosso il giudizio abbia debitamente dato atto nel ricorso, a pena di inammissibilità, dei fatti costitutivi della richiesta di equo indennizzo, quali la data iniziale del giudizio, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1936 del 03/02/2015). I ricorrenti S.N. e S.F. non indicano in ricorso, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale atto della pregressa fase di merito essi avessero dedotto le indicate circostanze rilevanti ai fini della valutazione da parte della Corte d’appello della durata del giudizio esecutivo riguardante la posizione dapprima di N.A. e poi dei suoi eredi.

5. Conseguentemente: 1) va rigettato il ricorso di S.N. e S.F. e le spese del giudizio di cassazione nei loro rapporti con il Ministero della Giustizia vengono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo; 2) va accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di G.R.A. e G.L., rimanendo assorbito il secondo motivo; 3) va accolto il primo motivo del ricorso di G.R.A. e G.L., rimanendo assorbito il secondo; 4) il decreto impugnato va cassato, limitatamente ai rapporti tra G.R.A. e G.L. e il Ministero della Giustizia, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, attenendosi agli indicati principi; al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione relative ai rapporti tra G.R.A. e G.L. e il Ministero della Giustizia.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di G.R.A. e G.L. e dichiara assorbito il secondo motivo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di G.R.A. e G.L., e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato limitatamente ai rapporti tra G.R.A., G.L. e il Ministero della Giustizia, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle relative spese del giudizio di cassazione; rigetta il ricorso di S.N. e S.F. e condanna i ricorrenti S.N. e S.F. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in complessivi Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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