Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17849 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, MORRICO ENZO, ROMEI ROBERTO,

BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 547/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/04/2008 r.g.n. 969/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI per delega ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 30 aprile 2008, rigettava l’appello proposto da F.M.A. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda intesa alla declaratoria della illegittimità del mutamento di mansioni disposto dalla Telecom Italia s.p.a. nei confronti del predetto nel maggio 2004, ed al conseguente ripristino delle mansioni precedentemente assegnate, nonchè alla condanna dell’azienda al risarcimento del danno nella misura di 1/3 della retribuzione percepita dalla data del demansionamento . Rilevava la Corte territoriale che le mansioni espletate dal F. sino al maggio 2004 erano quelle di supervisore dei singoli turni, compito con il quale ruotava con altri sei o sette addetti di pari qualifica e nell’ambito del quale era addetto al controllo dei turni di trentacinque operatori di un call center ed alla verifica della regolarità del servizio, senza facoltà di autorizzare le ferie degli addetti, di competenza del responsabile del settore. Il diverso compito attribuito (HD help desk) per la gestione dei reclami dei clienti ADSL, dei servizi dati e dei servizi fonia, ed il relativo contenuto erano tali da essere connotati da una più marcata specializzazione tecnica connessa al tipo di intervento richiesto all’operatore e, peraltro, le vecchie e nuove mansioni rientravano tutte nel medesimo ambito, riguardante le segnalazioni di inconvenienti e guasti segnalati dalla clientela, ed erano collocabili al 5^ livello ccnl. In quest’ultimo rientravano i lavoratori in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, esercitate attraverso il coordinamento e controllo delle diverse risorse, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità.

La stessa declaratoria contrattuale ricomprendeva nel medesimo livello sia il coordinatore di call center, che opera seguendo le direttive dei responsabili, sia l’analista di procedure di traffico e, peraltro, secondo la corte del merito, le nuove mansioni rientravano nel bagaglio professionale del F. o, comunque, potevano da lui essere svolte attraverso aggiornamento ed addestramento facilmente acquisibili e destinati ad aumentarne la professionalità.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il F., affidato a tre motivi . Resiste la Telecom spa con controricorso.

Il F. ha depositato anche memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce errata interpretazione dell’art. 2103 c.c. e contraddittorietà della motivazione.

Assume che, prima del mutamento di mansioni, esso istante era addetto al coordinamento di risorse umane e che, benchè avesse rilevato che il dato significativo ai fini del demansionamento dovesse ravvisarsi nella lesione del bagaglio professionale acquisito, la Corte del merito aveva conferito risalto alla circostanza che le nuove e le precedenti mansioni fossero entrambe riferite alla “segnalazione dei guasti dei clienti”, senza esaminare la diversità sostanziali delle mansioni al fine di valutare la lesione della professionalità.

All’esito della parte argomentativa, formula quesito riferito alla rilevanza concreta dell’attività espletata prima e dopo il mutamento di mansioni e non all’ambito o settore aziendale di assegnazione.

Con il secondo motivo, il F. denunzia l’erronea interpretazione dell’art. 2103 c.c. e l’illogicità della motivazione, osservando come erroneamente la nozione di bagaglio professionale era stata collegata solo a competenze tecniche – tecnologiche e non anche a gestione delle risorse umane, essendo state ritenute le successive mansioni, secondo quanto esposto in motivazione, espressione di più marcata specializzazione. Con quesito di diritto domanda, poi, se il divieto di cui all’art. 2103 c.c. impedisca l’assegnazione a mansioni che non consentano la conservazione delle specifiche competenze professionali solo se queste ultime abbiano una connotazione tecnica, o se il divieto valga anche con riferimento a qualsiasi altra competenza acquisita, ivi comprese competenze in materia di gestione di risorse umane.

Infine, con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando come dagli atti e dalle prove testimoniali fosse emerso che le nuove mansioni consistevano in attività del tutto diverse dalle precedenti ed insistendo nella richiesta di liquidazione in via equitativa del danno asseritamente subito.

Il ricorso è infondato. Deve, invero, osservarsi, quanto al primo motivo, che, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, non è stato conferito risalto nella decisione unicamente al settore di assegnazione ed all’ambito lavorativo connesso alla gestione dei guasti a seguito della segnalazione degli utenti, quanto piuttosto alla circostanza che, in conformità a quanto previsto dalla declaratoria contrattuale, doveva ritenersi una equivalenza di professionalità tra lavoratori addetti al coordinamento e controllo delle diverse risorse e quelli addetti allo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità, essendo entrambe le mansioni espressione di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche.

In tal senso si è espressa questa Corte in numerose pronunzie, osservando che l’equivalenza delle mansioni, che, ex art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dell’esercizio dello “ius variandi”, va verificata sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l’affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. E’ stato, in particolare, evidenziato che, una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l’esercizio dello “ius variandi” non richiede l’identità delle mansioni, e che lo stesso non è impedito dalla necessità di un aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche, ovvero dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni, aggiungendosi che il rispetto della professionalità del lavoratore subordinato può anche esprimersi in tutti i casi in cui, pur nel contesto di una diversa attività lavorativa, l’esperienza professionale ivi maturata possa ritenersi utile al fine del miglior espletamento della prestazione richiesta. E’ stato infine rilevato che in tali ipotesi il quadro complessivo delle attitudini professionali non viene ristretto ma, al contrario, viene ampliato, potendo il lavoratore, già forte dell’esperienza professionale acquisita, arricchire il proprio bagaglio professionale attraverso l’effettuazione di un’esperienza nuova a lui affidata proprio in considerazione della consapevolezza dei problemi che egli ha già affrontato nel corso della pregressa attività (cfr. Cass. 2 maggio 2006 e, nel senso di una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, Cass 11 aprile 2005 n. 7351 e Cass. 30 luglio 2004 n. 14666).

Nella specie il contenuto specifico delle mansioni esercitate prima e dopo è stato adeguatamente valutato dal giudice del merito, anche indipendentemente dalla identità del settore aziendale, in conformità ai criteri sanciti dall’art. 2103 c.c., conferendosi risalto all’elevata tecnicalità delle mansioni di ultima assegnazione.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, deve rilevarsi in primo luogo che il quesito , per come formulato, non consente di risolvere la controversia in termini diversi da quelli di cui alla sentenza impugnata. Ed invero, la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. Ma nella specie il quesito, limitato alla deduzione generica della validità del divieto di cui all’art. 2103 c.c. anche in ipotesi di passaggio da mansioni gestionali a mansioni tecniche, deve ritenersi, per come formulato, privo di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata, fondata sulla comparazione in concreto delle precedenti e delle nuove mansioni, essendo stato rilevato nella pronunzia di merito che i precedenti compiti di coordinamento erano di contenuto ridotto, dovendo per le decisioni più rilevanti farsi capo al responsabile del settore di assegnazione.

Infine, in merito alla censura mossa con l’ultimo motivo di ricorso, con la quale si denunzia l’omessa od insufficiente motivazione, non risulta indicato il fatto controverso e decisivo con idonea prospettazione del momento di sintesi che consenta di ritenere sussistente il vizio denunziato, essendo libero il giudice del merito di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione del proprio convincimento ed essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza impugnata. Non sussiste, comunque, il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, poichè la sentenza in esame appare – come è stato dinanzi evidenziato – congruamente motivata ed immune da vizi logico- giuridici con riferimento a quanto statuito in base all’esatta applicazione della normativa di legge ed alla corretta valutazione delle risultanze processuali, non essendo consentito al ricorrente sollecitare unicamente un rivisitazione delle risultanze probatorie che conduca ad una interpretazione delle stesse più favorevole al ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese siano poste a carico del ricorrente, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il F. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 22,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore della Telecom Italia spa.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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