Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17849 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 26/08/2020), n.17849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29140-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO MOBILIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 401/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile, per violazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, il gravame proposto da C.A. avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori;

avverso tale decisione, C.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

l’Azienda sanitaria Provinciale di Vibo Valentia non ha svolto attività difensiva;

è stata depositata proposta, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la notifica dell’appello senza il rispetto dei termini di cui alla predetta disposizione (rispettivamente dieci giorni per procedere alla notifica del ricorso e venticinque giorni tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione, cd. “termine minimo a comparire”), comportasse l’improcedibilità dell’appello, con conseguente impossibilità di concedere all’appellante un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica;

il motivo è fondato;

costituisce giurisprudenza pacifica che il termine di dieci giorni previsto per la notifica del ricorso dall’art. 435 c.p.c., comma 2, è un termine ordinatorio, sicchè dalla sua inosservanza non può discendere la decadenza dall’impugnazione (cfr. Cass. n. 3959 del 2016; Cass. ord. n. 23426 del 2013; Cass. n. 8685 del 2012; Cass. n. 26489 del 2010; Cass. n. 21358 del 2010). Tale interpretazione ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. n. 60 del 2010). Altrettanto pacifico è il principio secondo cui, nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni, che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso in appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9404 del 2018). Con riferimento al giudizio di appello, si è precisato che l’impugnazione si ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello e la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell’appello (Cass. n. 19191 del 2016; Cass. n. 1175 del 2015, tutte sulla scia di Cass. SS.UU. n. 20604 del 2008), purchè l’appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza (Cass. n. 19176 del 2016) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c.; viceversa, qualora ricorra una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge;

nel caso di specie, viene in rilievo non una notifica omessa o inesistente, bensì una notifica effettuata senza il rispetto del termine a comparire: in tal caso il giudice di appello avrebbe dovuto disporne la rinnovazione (Cass., 2016, n. 10775 del 2016; Cass. n. 19818 del 2013; analogamente, rispetto al rito di cui alla L. n. 92 del 2012, artt. 47 e ss., Cass. n. 2621 del 2017; Cass. n. 27395 del 2016);

da quanto precede, discende l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa dinanzi alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, affinchè esamini la fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enunciato e provveda altresì al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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