Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17849 del 09/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 18329/2014 R.G. proposto da:

R.N. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via XX Settembre, n. 98/E, presso lo studio dell’avvocato

Roberta Gambelli che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Andrea Passalacqua lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e

B.T., (in proprio e quale erede di D.S.) – c.f.

(OMISSIS) – + ALTRI OMESSI

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

P.F., c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via di Donna Olimpia, n. 6, presso lo studio

dell’avvocato Michele Petrella che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Vincenzo Piparo lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e

C.N., + ALTRI OMESSI

– intimati –

e

G.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

e

G.V. (quale erede di T.U.), + ALTRI OMESSI

– intimati –

e

M.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

e

MA.AN.MA., + ALTRI OMESSI

– intimati (nel ricorso incidentale di P.F.) –

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 10

maggio 2016 dal consigliere Dott. Luigi Abete,

Udito l’avvocato Roberta Gambelli per il ricorrente principale;

Udito l’avvocato Roberta Gambelli, per delega dell’avvocato Mauro

Luciani e dell’avvocato Lorenza Cuccaro e l’avvocato Paola Cocco,

per i controricorrenti – ricorrenti incidentali B.T. ed

altri;

Uditi l’avvocato Michele Petrella e l’avvocato Vincenzo Piparo, per

il controricorrente – ricorrente incidentale P.F.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e dei ricorsi incidentali.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato, in relazione al ricorso principale proposto da R.N., che non si ha riscontro della notifica del medesimo ricorso a D.M. e ad G.A.; – rilevato, del pari in relazione al ricorso principale proposto da R.N., che non si ha riscontro del buon esito della notifica del medesimo ricorso a D.P. e ad Pa.Ir.; – rilevato, in relazione al ricorso incidentale proposto da B.T. ed altri, che non si ha riscontro della notifica dello stesso ricorso a D.P. e ad Pa.Ir.; – rilevato, in relazione al ricorso incidentale proposto da P.F., che in data 24.5.2016 il ricorrente incidentale ha allegato riscontro della notifica del ricorso incidentale a D.P. in data 30.3.2016; – rilevato, del pari in relazione al ricorso incidentale proposto da P.F., che viceversa non si ha riscontro agli atti della notifica a C.N. (pur menzionato nel corpo del ricorso incidentale, al n. 46), a pag. 5); – rilevato, del pari in relazione al ricorso incidentale proposto da P.F., che non si ha riscontro del buon esito della notifica a Pa.Ir.; – rilevato, parimenti in relazione al ricorso incidentale proposto da P.F., che non si rinviene agli atti il riscontro della raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c. a Gi.Lu..

PQM

rinvia a nuovo ruolo;

dispone che il ricorrente principale, R.N., dia riscontro di valida notifica del ricorso principale a D.M. e ad G.A. ovvero, in mancanza, provveda alla notifica del ricorso principale agli anzidetti soggetti nel termine di giorni centoventi (120) dal dì di comunicazione della presente ordinanza;

dispone che del pari il ricorrente principale, R.N., dia riscontro del buon esito della notifica del ricorso principale a D.P. e ad Pa.Ir. ovvero, in mancanza, provveda alla notifica del ricorso principale agli anzidetti soggetti nel termine di giorni centoventi (120) dal dì di comunicazione della presente ordinanza;

dispone che i ricorrenti incidentali B.T. ed altri, diano riscontro di valida notifica del ricorso incidentale a D.P. e ad Pa.Ir. ovvero, in mancanza, provvedano alla notifica del ricorso incidentale agli anzidetti soggetti nel termine di giorni centoventi (120) dal dì di comunicazione della presente ordinanza;

dispone che il ricorrente incidentale, P.F., dia riscontro di valida notifica del ricorso incidentale a C.N. ovvero, in mancanza, provveda alla notifica del ricorso incidentale all’anzidetto soggetto nel termine di giorni centoventi (120) dal dì di comunicazione della presente ordinanza;

dispone che del pari il ricorrente incidentale, P.F., dia riscontro del buon esito della notifica del ricorso incidentale a Pa.Ir. ovvero, in mancanza, provveda alla

notifica del ricorso incidentale all’anzidetto soggetto nel termine di giorni centoventi (120) dal dì di comunicazione della presente ordinanza;

dispone che parimenti il ricorrente incidentale, P.F., alleghi la raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata ai fini della notifica ex art. 140 c.p.c. a Gi.Lu. ovvero, in mancanza, provveda alla notifica del ricorso incidentale all’anzidetto soggetto nel termine di giorni centoventi (120) dal dì di comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA