Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17848 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 03/07/2019), n.17848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29251-2017 proposto da:

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE, 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MIRONE AURELIO, SALANITRO UGO

ANTONINO;

– ricorrente –

contro

V.G., N.A.M., N.E.,

rispettivamente la prima in proprio e nella qualità di moglie ed

erede assieme alle figlie N.A.M. ed

N.E. del sig. N.R., elettivamente domiciliate in ROMA,

V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato PENNISI

VINCENZO ALBERTO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CUFFARI SALVATORE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1619/2017 della CORTE D’,.APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.a.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti di V.G., N.A.M. e N.E., gli ultimi due quali eredi del defunto N.R., contro la sentenza del 14 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Catania ha condannato la Banca al pagamento, in favore degli originari attori, della somma di Euro 56.667,38, oltre accessori e spese.

2. – V.G., N.A.M. e N.E. resistono con controricorso e depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – 11 primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, o in subordine violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per mancato rispetto dei principi del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex artt. 101 e 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata, per aver ritenuto la tempestività della riassunzione del giudizio interrotto a seguito di decesso del difensore della Banca, a mezzo di notificazione di una istanza di anticipazione di udienza, nonostante l’idoneità di tale atto a determinare la riattivazione del giudizio non fosse stata sottoposta al dibattito processuale.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, o in subordine violazione o falsa applicazione di norme (li diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per contrasto con gli artt. 301 e seguenti c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’istanza di anticipazione di udienza potesse ritenersi equipollente ad un atto di riassunzione.

Ritenuto che il Collegio ritiene che, in assenza di precedenti esattamente in termini, la causa debba essere rinviata alla pubblica udienza ex art. 380-bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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