Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17847 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.G., in proprio e quale titolare/legale

rappresentante pro tempore della Ditta Individuale CAM, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato

FATICA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIALLORETO

GIUSEPPE, PALLADINO ANGELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e CATALANO

GIANDOMENICO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

contro

S.R.T. S.P.A. (ora EQUITALIA SEIT SPA);

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 21/08/2008 r.g.n. 334/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2 011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato LAURA DAMIANI per delega CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 21.8.2008, respingeva l’appello proposto da D.P.G., che aveva visto rigettare l’opposizione a cartella esattoriale dal Tribunale di Isernia. Assumeva la Corte territoriale che non era condivisibile quanto asserito dall’appellante in ordine all’inapplicabilità, per le imprese edili, della disciplina concernente il collocamento dei lavoratori in mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8 e L. n. 264 del 1949, art. 15 e che la riduzione contributiva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, per giurisprudenza costante, non era applicabile ai premi assicurativi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, essendo tale applicabilità espressamente esclusa dalla L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6, con norma di interpretazione autentica, come tale retroattiva, dovendo escludersi l’irragionevolezza o incostituzionalità di tale norma di interpretazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 374/2002.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il D.P., affidando l’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso l’INAIL, laddove La S.R.T. spa.(Equitalia spa) è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronunzia su capo della domanda), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che uno dei motivi di opposizione a cartella esattoriale era la non debenza del premio INAIL da parte del datore di lavoro per l’apprendista D. P.A., unico dipendente con contratto a tempo determinato.

Osserva il ricorrente che, in sede di costituzione, l’INAIL aveva chiarito che la richiesta di cui alla cartella riguardava le retribuzioni dichiarate per il 2004 per l’apprendista, ma ciò nonostante aveva applicato il premio in quanto l’impresa non aveva evidenziato nella modulistica che si trattava di apprendista, con ciò che ne conseguiva in punto di esenzione per l’impresa dall’obbligo di versare il premio. Stante, poi, il richiamo, nell’atto introduttivo, alla L. n. 223 del 1991, l’istituto resistente eccepiva che i benefici contributivi previsti in tale legge non concernevano i premi INAIL. Il Tribunale – secondo il D. P. – aveva analizzato solo tale eccezione e la sentenza aveva omesso di pronunciarsi rispetto a specifico motivo di opposizione, reiterato con l’appello, violando l’art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la mancata applicazione della L. n. 25 del 1955, art. 21 e segg. e successive modificazioni ed integrazioni, della L. n. 845 del 1978, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 21 (mancata applicazione della normativa sui premi INAIL per gli apprendisti), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Osserva al riguardo che la legge distingue a seconda del settore di attività – apprendisti dipendenti di aziende industriali o commerciali, per cui il premio assicurativo viene incassato dall’INPS, ed apprendisti dipendenti di piccole imprese artigiane, per le quali il premio all’INAIL è a carico delle Regioni e formula, a conclusione della parte argomentativa del motivo, quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domandando se, per un dipendente apprendista a tempo determinato con datore di lavoro piccola impresa edile artigiana, valgano le speciali agevolazioni contributive per il datore di lavoro di cui alla L. n. 25 del 1955, art. 21 e, nello specifico, tenuta a pagare i premi assicurativi INAIL sia la Regione, nell’ambito della istituzionale attività in materia di formazione professionale.

Con il terzo motivo di impugnazione, il D.P. denunzia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando l’erroneità del richiamo alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2 posto a fondamento del rigetto dell’appello, atteso che la norma di interpretazione autentica – L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 6 – riguarda solo la suddetta norma e non anche la L. n. 388 del 2000, art. 25, richiamato con il primo motivo di opposizione. Pone specifico quesito domandando se il datore di lavoro, impresa edile artigiana, abbia diritto ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 25 con riferimento ai premi INAIL per dipendenti assunti dalle liste di mobilità e poi licenziati per fine lavoro nell’edilizia.

Il primo dei motivi di ricorso deve dichiararsi inammissibile, atteso che è principio consolidato quello secondo cui la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 5 anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile (cfr. Cass. 4 giugno 2007 n. 12952; conf. Cass. 10 dicembre 2009 n. 25825; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26598). Peraltro, in sede di ricorso introduttivo, il ricorrente soltanto in forma ipotetica aveva esaminato la posizione dell’apprendista D.P.A. ai fini dell’applicazione del regime delle agevolazioni previste per tale istituto, laddove nell’atto di gravame non aveva reiterato la specifica questione non esaminata dal Tribunale, onde si rivela incensurabile la decisione del giudice di secondo grado in relazione alla censura avanzata nel motivo di impugnazione.

Quanto alla censura prospettata con il secondo motivo di ricorso, va ribadito che la questione sollevata si rivela nuova, atteso che non si rinvengono riferimenti alla trattazione della stessa nella sentenza impugnata e che non risulta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, precisato in che termini la prospettazione di una eventuale carenza valutativa sia avvenuta nelle precedenti fasi del merito, onde non può nella presente sede, in maniera inammissibile per la prima volta, procedersi all’esame della conformità alla normativa richiamata nel ricorso per cassazione della imposizione contributiva in favore dell’INAIL anche per l’apprendista D.P., la cui posizione non aveva costituito oggetto di esame ai fini della possibilità per l’azienda di beneficiare delle agevolazioni contributive in materia.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 25 per non avere i giudici dell’appello considerato che la norma di interpretazione autentica richiamata riguardava unicamente l’art. 8 e non anche l’art. 25 della legge.

In proposito deve osservarsi che questa Corte, con orientamento condiviso anche nella presente sede, non essendovi fondati motivi per discostarsene, ha avuto modo di affermare che la riduzione contributiva prevista dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 25, comma 9 per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunto con contratto a tempo indeterminato – così come quella prevista , con disposizione di identico tenore, dall’art. 8, comma 2, per le assunzioni a tempo determinato – non è applicabile ai premi assicurativi dovuti all’INAIL, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia perchè tale applicabilità è espressamente esclusa dalla L. 23 dicembre 2000, n. 368, art. 68, comma 6, con norma di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, sia perchè l’interpretazione imposta dall’art. 68 può comunque ricavarsi dal testo dell’art. 25, comma 9, senza che una differenziazione sia giustificata dall’intento di favorire maggiormente l’assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo alla quale scaturisce dallo speciale contributo di cui al comma 4 dello stesso art. 8 (cfr. Cass. 20 giugno 2007 n. 14316 e, per l’esclusione della irragionevolezza o incostituzionalità della norma interpretativa sent. C. Cost n. 374 del 2002).

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso è rigettato e le spese di lite del presente giudizio, per il principio della soccombenza cedono a carico del ricorrente nella misura di cui in dispositivo. Nulla va statuito per le spese nei confronti della S.R.T., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il D.P. al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti dell’INAIL, liquidate in Euro 20,00 per esborsi, Euro 1500,00 per onorario, oltre spese generali IVA e cpa. Nulla per spese nei confronti della S.R.T. spa.

Così deciso in ROMA, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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