Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17847 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/07/2017), n. 17847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1263-2016 proposto da:
S.A., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER PAOLO PICCIOLINI;
– controricorrente –
e contro
B.G., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 4182/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 04/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio di (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
Il giudizio era stato promosso con citazione del 13/10/2006 da B.G., il quale convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Condominio di (OMISSIS) e venti condomini, chiedendo la declaratoria di nullità o l’annullamento di tale delibera assembleare, con cui era stata decisa l’installazione di un ascensore su un’area (rappresentata da una striscia di terreno) ritenuta di proprietà esclusiva. Il condominio ed alcuni condomini resistettero alla domanda. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda.
Resiste con controricorso B.G., mentre B.G., + ALTRI OMESSI
Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente B.G., per essergli stato notificato un atto privo delle pagine pari dalla 2 alla 26 (eccezione ulteriormente richiamata nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), va riaffermato l’orientamento di questa Corte, secondo cui la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativaello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez. U, 14/09/2016, n. 18121). All’uopo, i ricorrenti hanno provveduto a notificare nuovo ricorso completo di tutte le pagine, e i resistenti non hanno chiesto la concessione di un termine per integrare le difese.
Non attiene al tema devoluto al presente giudizio di legittimità la questione della irregolare costituzione in appello delle parti appellate, questione inammissibilmente sollevata soltanto nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. dal controricorrente B.G..
E’ manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, col quale si deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di secondo grado per violazione degli artt. 101,134,136 e 176 c.p.c., per non aver la Corte di Appello rilevato che l’ordinanza, emessa fuori udienza, di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni (udienza che veniva fissata dapprima per il giorno 01.03.2016, quindi anticipata al 17.03.2015 e differita al 30.06.2015) non era stata comunicata al loro procuratore costituito (avvocato Piccinino), in tal guisa precludendo altresì il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. La documentata mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d’ufficio dell’udienza già fissata ad un’udienza non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cass. Sez. 3, 10/03/2009, n. 5758; Cass. Sez. L, 22/08/2003, n. 12360; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002).
Rimangono assorbiti il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver la Corte di Appello omesso di motivare in ordine al supposto diritto di proprietà dei titolari degli alloggi posti al piano rialzato del condominio sulla striscia di terreno controversa) ed il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello mancato di considerare le risultanze della Ctu e la valenza probatoria degli atti di compravendita delle unità immobiliari poste al piano rialzato dello stabile, nonchè l’insussistenza dei presupposti per l’usucapione, da parte dei proprietari degli alloggi al piano rialzato, della striscia di terreno per cui era causa).
Il ricorso va perciò accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 6 civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017