Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17847 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10516-2018 proposto da:
D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CAVE 42,
presso lo studio dell’avvocato LAVIENSI MARIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato PETRUCCI AMERIGA MARIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 471/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. D.O. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro la sentenza del 25 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza ha respinto l’impugnazione da lui proposta ‘avverso la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3. – Il primo motivo lamenta il diniego della protezione sussidiaria in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si assume che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed incomprensibile e, in ogni caso, che sarebbe stata resa in violazione della normativa applicabile alla materia.
11 secondo motivo lamenta il diniego della protezione umanitaria in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si assume nuovamente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed incomprensibile e, in ogni caso, che sarebbe stata resa in violazione della normativa applicabile alla materia.
Ritenuto che:
4. – Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., u.c., per rinviare la causa in pubblica udienza al fine di verificare se il ricorrente abbia individuato e contrasto la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, laddove ha affermato “che il motivo di gravame difetti di specificità e non sia adeguato ad attaccare la ratio decidendi a base della pronuncia impugnata”.
P.Q.M.
rinvia il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019