Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17846 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/07/2017),  n. 17846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26800/2013 R.G. proposto da:

Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’Avv. Santa Anna

Mazzeo, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte,

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 264/18/12 depositata il 22 novembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

ATTESO CHE

In relazione ad avviso di accertamento notificato a A.M. per l’annualità TARSU 2001 su locale adibito a garage, il Comune di Catania ricorre per cassazione con tre motivi avverso la sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento di primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, per aver il giudice d’appello escluso la tassabilità pur in assenza di denuncia della contribuente circa l’uso effettivo del locale: il motivo è fondato, poichè l’esenzione per improduttività di rifiuti non opera automaticamente, nè può essere presunta, ma deve essere allegata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione (così, su identica fattispecie, Cass. 21 marzo 2014, n. 6652; Cass. 8 aprile 2014, n. 8245).

Il ricorso deve essere accolto nel primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con rigetto dell’impugnazione dell’avviso; per l’incerto sviluppo processuale, si dichiarano compensate le spese dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di accertamento; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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