Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17846 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9569-2018 proposto da:
TAJUL ISLAM, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ONORATO GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in persona del Ministro
in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 8390/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI,
depositato il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. – T.I. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 12 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto l’impugnazione da lui proposta avverso il diniego, da parte della competente commissione territoriale, del riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale omesso di esaminare la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, in particolare con riguardo all’opportunità di continuare a svolgere attività lavorativa in Italia, sulla base delle più di elementi di fatto tratti non si sa da quale fonte.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul regime intertemporale concernente l’applicazione della vigente disciplina in materia di protezione umanitaria.
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019