Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17846 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9569-2018 proposto da:

TAJUL ISLAM, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ONORATO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in persona del Ministro

in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 8390/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. – T.I. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 12 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto l’impugnazione da lui proposta avverso il diniego, da parte della competente commissione territoriale, del riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n.286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale omesso di esaminare la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, in particolare con riguardo all’opportunità di continuare a svolgere attività lavorativa in Italia, sulla base delle più di elementi di fatto tratti non si sa da quale fonte.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul regime intertemporale concernente l’applicazione della vigente disciplina in materia di protezione umanitaria.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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