Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17845 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 26/08/2020), n.17845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26666-2018 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio

dell’avvocato ROSA SCIATTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESOPOTAMIA 18,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VERGARI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLA AMADEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 233 pubblicata il 7.3.2018, ha respinto l’appello dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, confermando la pronuncia di primo grado che, accogliendo il ricorso di F.M., infermiera professionale, aveva dichiarato le infermità alla stessa diagnosticate come dipendenti da causa di servizio e condannato l’Asl al pagamento dell’equo indennizzo, oltre che delle spese di lite del grado;

2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione sollevata dall’Asl, di nullità del ricorso introduttivo di primo grado, rilevando come l’esame complessivo dell’atto consentisse di individuare il petitum e la causa petendi su cui si fondava la pretesa azionata in giudizio; ha ritenuto che fosse dimostrato il nesso causale tra la perdita dell’integrità fisica e lo svolgimento dell’attività lavorativa, in base alle prove testimoniali raccolte e alla c.t.u. svolta nel giudizio di secondo grado, le cui conclusioni, condivisibili, non erano state neanche oggetto di specifica contestazione;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria, F.M.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso l’Asl Rieti ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 per violazione o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e dell’art. 421 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità del ricorso introduttivo di primo grado;

6. ha osservato come tale ricorso non contenesse l’indicazione della qualifica e delle mansioni della lavoratrice e la descrizione dei compiti rientranti nelle mansioni medesime; inoltre non erano specificati i benefici oggetto della domanda, se non attraverso un generico richiamo al D.P.R. n. 461 del 2000 e del D.P.R. n. 834 del 1981, Tabella B;

7. il motivo, che per il contenuto delle censure va esaminato unicamente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, è inammissibile;

8. le S.U. di questa Corte (sentenza n. 8077 del 2012) hanno statuito che “quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”;

9. il rispetto dei citati oneri di specificazione ed allegazione impone alla parte di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso nei loro esatti termini gli atti rilevanti (cfr. Cass. n. 11738 del 2016 in tema di inammissibilità dell’appello; Sez. 6 n. 23864 del 2019);

10. nel caso di specie difetta del tutto tale adempimento in quanto il motivo di ricorso, con cui si ribadisce la nullità del ricorso introduttivo di primo grado e si censura il rigetto di tale eccezione ad opera della Corte di merito, non contiene alcuna trascrizione, neppure per estratto, del ricorso di primo grado e dei motivi di appello formulati dall’Asl sul punto;

11. col secondo motivo di ricorso l’Asl ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 64, e dell’art. 2697 c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al capo della sentenza che ha respinto il motivo di appello sulla mancanza di prova del nesso causale tra patologia e prestazione lavorativa;

12. ha affermato che la sentenza d’appello avrebbe omesso di considerare una circostanza decisiva, vale a dire che le cure igieniche e il sollevamento dei pazienti rientrano nelle mansioni dell’operatore sanitario e non in quelle dell’infermiere professionale, sicchè la F. non aveva obbligo di svolgere quei compiti che le hanno provocato la lesione;

13. ha argomentato la violazione del D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 64, sul rilievo che i “fatti di servizio” da cui può dipendere un’infermità o la perdita dell’integrità fisica sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando tale adempimento ne è stato causa ovvero concausa efficiente e determinante; ha sostenuto come tali requisiti mancassero nel caso in esame in quanto la lavoratrice, onerata, non aveva allegato e provato di essere stata comandata o autorizzata a eseguire le cure igieniche e il sollevamento dei pazienti o che tali compiti rientrassero nelle mansioni istituzionali dell’infermiere professionale;

14. la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile in ragione della disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme, trattandosi di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato nel 2015 e non avendo la ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto del reclamo (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

15. l’inammissibilità deve affermarsi anche in relazione alla denuncia di violazione di legge (D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 64) perchè articolata sul presupposto di un accertamento in fatto diverso da quello contenuto nella sentenza impugnata; quest’ultima ha accertato, anche in base alle deposizioni testimoniali raccolte, che “le cure di pulizia del paziente rientravano nelle mansioni delle infermiere professionali” e che proprio nello svolgimento di tali mansioni la F. aveva riportato una lesione;

16. si è più volte precisato che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 18782 del 2005; n. 196 del 2016; n. 640 del 2019);

17. ove anche si ritenesse denunciata la violazione di legge per erronea interpretazione della citata disposizione come comprensiva delle mansioni in concreto svolte e non solo di quelle proprie della qualifica, la censura sarebbe infondata;

18. questa Corte ha riconosciuto la portata estensiva da attribuirsi all’espressione “fatti di servizio” ed ha precisato che “La nozione di “causa di servizio” è data dal D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 64, secondo cui “fatti di servizio”, dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell’integrità fisica, sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. In ragione di detta disposizione è stato affermato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l’equo indennizzo è volto a compensare la perdita dell’integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell’attività lavorativa e dalle attività ad essa connesse (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., 16 luglio 1993 n. 9; Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802); e nell’opera di identificazione dei dati caratterizzanti l’istituto si è anche precisato che “i fatti di servizio” – da cui deve conseguire (seppure con un semplice rapporto di concausalità purchè efficiente e determinante) la lesione all’integrità fisica del pubblico dipendente – non vanno circoscritti al periodo in cui il dipendente presta la sua opera durante l’orario del lavoro e nella sede dell’ufficio, dovendo comprendere qualsiasi attività inerente al servizio, purchè comandata ed autorizzata” (Cass., SU n. 11535 del 2004);

19. nel caso in esame, non solo la Corte di merito ha accertato in fatto come rientrassero nelle mansioni svolte dalla F. le cure igieniche e il sollevamento dei pazienti, ma l’allegazione dell’Asi di aver sempre contestato che tali attività competessero agli infermieri professionali (priva peraltro della necessaria trascrizione dei relativi atti processuali) non è idonea logicamente ad escludere che a quelle mansioni la dipendente fosse stata autorizzata o comandata;

20. col terzo motivo di ricorso l’Asl ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al rigetto del motivo di appello per erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. e difetto di prova del nesso causale tra patologia e prestazione lavorativa;

21. ha affermato di avere dedotto l’erroneità della c.t.u. svolta in primo grado in quanto non aveva considerato l’incidenza sull’infortunio verificatosi di un trauma alla spalla riportato dalla dipendente nel 2000; ha censurato l’adesione del collegio di merito alle conclusioni del c.t.u. nominato in appello, nonostante la devianza delle stesse dalle nozioni della scienza medica e l’omessa valutazione del precedente trauma alla spalla, fatto dedotto nel ricorso in appello e nel corso delle operazioni peritali; ha aggiunto che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della multifattorialità della patologia, eccepita dall’Asl in entrambi i gradi di giudizio;

22. anche questo motivo è inammissibile, anzitutto, in ragione della disciplina della cd. doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5; comunque, per mancato rispetto degli oneri di cui agli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018) atteso che non è in alcun modo specificato in che modo e in quale atto processuale l’Asl avesse sollevato la questione dell’incidenza sul nesso causale del precedente trauma alla spalla riportato dalla dipendente e del carattere multifattoriale della patologia nè risultano trascritti i relativi atti processuali;

23. la censura è inammissibile anche nella parte in cui fa generico riferimento alla contrarietà della c.t.u. alle nozioni della scienza medica, in nessun modo specificate, e in mancanza della riproduzione, anche solo per estratto, della relazione del c.t.u.;

24. col quarto motivo l’Asl ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 92 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo in relazione al rigetto del motivo di appello sulla condanna dell’Asl alle spese di lite;

25. ha allegato di avere chiesto col ricorso in appello la revoca della statuizione del Tribunale di condanna dell’As1 alle spese del giudizio di primo grado in quanto la stessa si era uniformata al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio del 20.4.2002 e che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto;

26. anche tale motivo è inammissibile anzitutto per mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 in quanto omette di trascrivere il motivo di appello volto a censurare la statuizione di condanna alle spese del giudizio di primo grado, atteso che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento ad una simile censura e neanche ad un “quarto” motivo di appello;

27. comunque, sul rilievo che, in tema di regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017);

28. le considerazioni svolte portano a dichiarare inammissibile il ricorso;

29. non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite nei confronti della F. in ragione della tardività del controricorso; il ricorso in cassazione dell’Asl risulta notificato via PEC in data 7.9.2018 e il controricorso è stato notificato sempre via PEC in data 26.4.2019, quindi ampiamente dopo il decorso del termine fissato dall’art. 370 c.p.c.;

30. deve dichiararsi inammissibile anche la memoria depositata nell’interesse della F. ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con allegata nota spese, in base al disposto del citato art. 370 c.p.c., comma 1, che esclude, in caso di notifica non tempestiva del controricorso, la facoltà della parte di presentare memorie;

31. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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