Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17845 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/07/2017), n. 17845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4925/2013 R.G. proposto da:
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Perez,
elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte, per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 478/34/11 depositata il 12 dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Fatto
ATTESO CHE
– In relazione ad avviso di accertamento notificato ad L.F.A. per le annualità TARSU 2001-2004 su locale adibito a garage, il Comune di Catania ricorre per cassazione con tre motivi avverso la sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento di primo grado.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63 e omessa motivazione, per aver il giudice d’appello escluso la tassabilità pur in assenza di denuncia della contribuente circa l’uso effettivo del locale: il motivo è fondato, poichè l’esenzione per improduttività di rifiuti non opera automaticamente, nè può essere presunta, ma deve essere allegata dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione (così, su identica fattispecie, Cass. 21 marzo 2014, n. 6652; Cass. 8 aprile 2014, n. 8245).
Il ricorso deve essere accolto nel primo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con rigetto dell’impugnazione dell’avviso; per l’incerto sviluppo processuale, si dichiarano compensate le spese dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso nel primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di accertamento; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017