Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17844 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1097/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/07/2006 R.G.N. 2193/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega VELLA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Biella dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra il L. e la società Poste Italiane il 14 luglio 2000 ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni; l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dal 14 ottobre 2003 (data di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione). Con sentenza depositata il 20 luglio 2006, la Corte d’appello di Torino, accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla società Poste Italiane, condannandola al pagamento delle retribuzioni dalla data di notifica del ricorso giudiziale.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato ad unico motivo, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso il L.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata autorizzata la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. -Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale non aveva correttamente valutato che le parti sociali, a seguito dell’ampia delega loro conferita dall’art. 23 L. cit., erano libere di prevedere nuove e diverse ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, e non potevano ritenersi soggette ad alcun limite temporale sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. Denunciava inoltre insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella erronea subordinazione della legittimità dell’assunzione alla sussistenza di un nesso causale rispetto alle esigenze dedotte.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23 soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l.

26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.

L’assunto è pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603), conseguendone l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile 1998. Per il resto è sufficiente notare che la pur ampia delega alle parti sociali di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, autorizzava le stesse a prevedere nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato, inserendosi tuttavia nella cornice normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 (ex plurimis, Cass. 10 aprile 2006 n. 8294), sicchè restava evidentemente, anche ai sensi dell’art. 2697 c.c., onere della datrice di lavoro provare che l’assunzione del dipendente, pur teoricamente autorizzata dalle pattuizioni collettive, era a queste effettivamente connessa.

Non essendovi alcun motivo inerente l’aspetto patrimoniale della vicenda, è inammissibile la richiesta, contenuta nella memoria della società Poste ex art. 378 c.p.c., di applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Ed invero va chiarito che costituisce condizione necessaria Vo per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, il fatto che quest’ultimo sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

3. – Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad Euro 15,00 Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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