Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17844 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27354-2017 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA LEONE;

– ricorrente –

contro

V.G., nella qualità di curatore del Fall. (OMISSIS)

s.r.l. n. (OMISSIS) R.F.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2864/2016 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositato il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avv. L.S. avverso il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. avente ad oggetto l’ammissione di crediti – già ritenuti inammissibili per ultratardività dal giudice cautelare – insinuati a titolo di compenso professionale per l’attività di difesa giudiziale prestata innanzi alla Corte di Cassazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente – ad avviso del quale il credito per compenso professionale matura a compimento dell’incarico in quanto la dichiarazione di fallimento non produce effetto interruttivo del giudizio – il Tribunale ha statuito che:

Il credito del difensore matura al momento della cessazione dell’incarico, momento che può anche essere precedente al completamento dell’attività difensiva.

Nel caso di fallimento, la società mandante perde la legittimazione processuale e, pertanto, non può proseguire come parte dell’attività giudiziale. E, in ragione di tale perdita di legittimazione, l’incarico deve considerarsi cessato.

Il curatore fallimentare ha la facoltà di svolgere una discrezionale valutazione in merito all’opportunità di subentrare nei rapporti pendenti alla data del fallimento e di conferire, a nome del fallimento, il mandato difensivo al difensore. La norma che si applica è, infatti, quella generale prevista per i contratti pendenti alla data del fallimento, L. Fall., art. 72,comma 1, in quanto il riformato testo del L. Fall., art. 78 prevede esclusivamente il caso di scioglimento del mandato per fallimento del mandatario.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che poichè il curatore, informato dall’opponente del deposito del ricorso per Cassazione e della fissazione dell’udienza, aveva tenuto una condotta inerte, essa doveva ritenersi espressione della volontà di non voler subentrare nel rapporto in luogo del fallito. E, in ragione dell’opzione esercitata dal curatore, il mandato era da intendersi sciolto.

Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che il principio per il quale il fallimento di una parte in costanza di giudizio di legittimità non costituisce una causa di interruzione del giudizio, essendo lo stesso giudizio ad impulso d’ufficio e non di parte, attiene ad un profilo diverso da quello della perdita della capacità processuale del fallito che si verifica automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento con conseguente inopponibilità alla massa della sentenza eventualmente emessa contro di lui. Parimenti, il principio di irrilevanza del fallimento della parte ai fini dell’interruzione del giudizio di Cassazione si colloca su un piano diverso rispetto a quello della prosecuzione del rapporto di mandato tra il fallito e il suo procuratore, essendo tale rapporto estinto ai sensi dell’art. 1722 c.c. e per effetto dell’opzione del curatore di non subentrarvi.

Pertanto, estinto il mandato per effetto del fallimento e del mancato subentro del curatore nel contratto, il difensore avrebbe dovuto insinuare il suo credito al passivo senza attendere la definizione del procedimento pendente, essendo il credito sorto al momento stesso della cessazione del rapporto difensivo.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per Cassazione l’avv. L.S. formulando tre motivi di ricorso. La parte ricorrente ha altresì depositato memoria.

Con il primo motivo si censura la contraddittorietà ed erroneità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che il giudice di merito abbia errato nel ritenere sciolto il mandato difensivo conferito al ricorrente dalla società in quanto il curatore, nella specie, non ha proceduto alla revoca del mandato, ai sensi dell’art. 85 c.p.c., nè ha chiesto di stare in giudizio, ai sensi della L. Fall. art. 43. Da ciò discende che, poichè la società, a seguito del fallimento, ha conservato la propria legittimazione processuale in virtù dei principi di ultrattività del mandato e della non interruzione del procedimento di legittimità, il difensore ha continuato lo svolgimento della sua attività professionale.

L’impossibilità di dichiarare il difetto di capacità processuale di una delle parti dichiarata fallita di giustifica in relazione al principio secondo il quale il processo di Cassazione, in deroga ai principi generali in tema di interruzione di cui all’art. 299 c.p.c., non si interrompe ma prosegue, essendo dominato dal principio dell’impulso d’ufficio.

Sostiene il ricorrente che, in ogni caso, la perdita di capacità processuale a seguito del fallimento non è assoluta ma relativa (nel senso che può essere eccepita solo dal curatore) con la conseguenza che, in caso di inerzia del curatore, il quale non espliciti la propria volontà di proseguire o revocare il mandato, il fallito rimane in giudizio per proprio conto e il difensore deve proseguire nel proprio incarico professionale. Alla luce di ciò, al comportamento omissivo del curatore doveva attribuirsi il significato concludente di esercizio dell’opzione nel senso di prosecuzione dell’incarico. Pertanto, non poteva dirsi cessato l’incarico professionale che la società aveva conferito al difensore il quale ha maturato il proprio credito solo con il completamento del giudizio in Cassazione.

Inoltre, non è possibile sostenere che nell’ipotesi di fallimento del mandante, il mandato difensivo sia sospeso in attesa che il curatore eserciti la facoltà concessagli dallla L. Fall., art. 72, comma 1 di optare per la prosecuzione o scioglimento, non potendosi applicare tale norma che non riguarda l’istituto del mandato difensivo.

In ogni caso, non sarebbe possibile attribuire alla mancata costituzione in giudizio da parte della curatela, e quindi al mancato conferimento del mandato difensivo al difensore, il significato di esercizio dell’opzione nel senso dello scioglimento consistente nella revoca della procura speciale contenente il mandato difensivo originariamente concesso alla società in bonis. L’unico mezzo a disposizione del curatore per impedire la prosecuzione del mandato difensivo nel giudizio di legittimità rimane quello di revocare il mandato esercitando espressamente il proprio diritto di recesso.

Al contrario, al comportamento omissivo del curatore deve attribuirsi il significato concludente di esercizio dell’opzione in senso di prosecuzione dell’incarico nell’interesse del fallito.

Con il secondo motivo, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 101 L. Fall., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost in particolare nella parte in cui non prevede espressamente che i creditori sopravvenuti e incolpevoli possano presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento entro il termine di un anno decorrente dall’insorgenza del credito.

Con il terzo motivo si censura la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 91 c.p.c. in quanto, se il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi esposti nei precedenti motivi, non sarebbe pervenuto alla condanna alle spese del ricorrente.

Il Collegio, ritenuta la complessità della questione oggetto del ricorso, sia in relazione al principio dell’ultrattività del mandato che della peculiarità della disciplina normativa fallimentare, dispone che il ricorso sia trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza della sez. I civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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