Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17843 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 26/08/2020), n.17843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19475-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Casale

Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Vidotti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il

13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. A.M., cittadino nigeriano, ha presentato avverso il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Padova con il quale non si accordava nè la protezione internazionale, nè quella sussidiaria nè quella umanitaria;

– il ricorrente ha quindi impugnato il predetto rigetto avanti al Tribunale di Venezia ed ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria per il timore di essere perseguitato o comunque di essere sottoposto a ritorsioni da parte dei familiari dediti al culto degli idoli;

– il tribunale di Venezia ha respinto la domanda argomentando sulla non credibilità del ricorrente;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 11/06/2019 ed affidato a quattro motivi, due dei quali attinenti a sollevati profili di illegittimità costituzionale, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero;

considerato che:

– in via pregiudiziale, con il primo motivo di ricorso si denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, art. 6, comma 1, lett. g) che introduce il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e segnatamente il nuovo comma 13 che esclude la reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di discriminazione – violazione dell’art. 14 C.E.D.U. e dell’art. 21 della Carta di Nizza e degli artt. 3 e 117 Cost;

– secondo il ricorrente, l’eliminazione del doppio grado di giudizio ha come scopo unico quello di precludere il più possibile ai richiedenti asilo l’esercizio del diritto costituzionale alla difesa con violazione del principio di ragionevolezza comportando un’ingiustificabile discriminazione fra la categoria dei richiedenti la protezione internazionale e ogni altro portatore di diritti costituzionalmente garantiti: per questo motivo il richiedente chiede di ravvisare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della controversia, rimettendola all’esame della Corte Costituzionale con contestuale sospensione del presente giudizio;

-la questione di legittimità costituzione è manifestamente infondata essendo già stata evidenziata l’inesistenza della copertura costituzionale del principio del doppio grado di giudizio (cfr. Corte Cost. n. 80 e 395 del 1988; n. 543 del 1989; n. 433 del 1990; n. 438 del 1994);

-peraltro nel caso di specie se per un verso non può mancare di considerarsi il rilievo primario del diritto in contesa, deve per altro verso sottolinearsi, ai fini della verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso in esame è preceduto da una fase amministrativa, destinata svolgersi dinanzi ad un personale specializzato, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio – per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia ancora l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g) che introduce il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis con riferimento all’assenza dei requisiti di necessità ed urgenza e conseguente violazione dell’art. 77 Cost., dimostrata dall’applicabilità del nuovo rito solo ai provvedimenti giudiziari sorti dopo il 180 giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto

-anche detta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata avendo la Corte osservato che la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 17717/2018);

– con il terzo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla reale e attuale situazione politica della Nigeria;

– secondo il ricorrente, il Tribunale non ha fatto alcuno sforzo per conoscere l’attuale situazione della Nigeria e soprattutto ha ignorato l’influenza che i culti tradizionali hanno nella società e nei villaggi;

– la censura è infondata;

– in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (cfr. Cass. 15794/2019);

– applicando tale principio di diritto, il tribunale veneziano ha ritenuto che il racconto del ricorrente era insuperabilmente generico e contraddittorio e che perciò non operava il dovere di cooperazione del giudice quando da parte del ricorrente per difetto cioè del preventivo adempimento dell’onere di allegazione di fatti credibili a sostegno della propria richiesta;

– il provvedimento impugnato ha quindi correttamente motivato il rigetto asserendo che l’audizione del ricorrente non ha consentito di superare i dubbi sulla sua credibilità e che lo stesso non ha circostanziato la domanda in maniera ragionevole;

– con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla pronuncia sullo status di rifugiato politico D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. e) ed f), protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5 comma 6;

– secondo il ricorrente, non è stata approfondita la situazione personale del ricorrente, e il Tribunale avrebbe pronunciato il provvedimento impugnato tralasciando elementi fondamentali che, se opportunatamente considerati, avrebbero portato a concedere la protezione richiesta;

– il motivo è infondato;

– come ripetutamente stabilito (Cass. n. 14157/2016; n. 18353/2006) l’elemento costitutivo della ammissione alla protezione internazionale è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di provenienza del richiedente;

– in tale prospettiva, non si ravvisa nel caso di specie alcuna violazione, avendo il giudice applicato tale principio di diritto pertanto fondato il rigetto sulla considerazione che il ricorrente era stato spinto a lasciare il proprio paese solo per motivi economici, senza che sia possibile riconoscere nel caso di specie un effettivo rischio di persecuzione nel paese d’origine;

– perciò stante l’esito sfavorevole dei motivi, il ricorso va respinto;

– in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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