Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17843 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25754-2017 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

MARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BRESCIA – COMMISSIONE TERRITORIALE (OMISSIS),

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 609/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Brescia ha disatteso la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie proposta dal cittadino pakistano M.Z.. A sostegno della decisione ha rilevato che le ragioni di salute addotte dal ricorrente nei motivi di appello non avevano trovato ingresso nel giudizio di primo grado, pur essendo state prospettate alla Commissione territoriale, trattandosi di patologie accertate prima dell’instaurazione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c.. Per questa ragione ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di riconoscimento del permesso umanitario per motivi di salute. Ha, tuttavia, aggiunto, per completezza di motivazione, che tali patologie, per le quali il ricorrente fa uso soltanto di terapia orale, possono essere adeguatamente curate anche in Pakistan.

Quanto alle altre ragioni poste a base della domanda, la Corte d’Appello ha evidenziato che il ricorrente aveva allegato già davanti alla Commissione territoriale uno scritto nel quale faceva riferimento all’emigrazione in Libia per guadagnare di più, adducendo dunque ragioni strettamente economiche. Peraltro anche il racconto delle minacce e dell’irruzione in casa sua del talebano che avrebbe ferito suo padre ed un nipote, risulta pien0 d’incongruenze. Infine, le altre circostanze, ovvero l’essersi nascosto nei pressi di casa sua e di essersi trasferito nella zona ben più pericolosa del Kashmir non sono credibili.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Nel primo ha dedotto la violazione dell’art. 345 c.p.c. rilevando che la domanda doveva ritenersi ammissibile anche in relazione alle condizioni di salute perchè era sufficiente al riguardo, aver richiesto la protezione umanitaria in primo grado, avendo il Tribunale l’obbligo di utilizzare i fatti provati e valorizzarli ai fini del riconoscimento del diritto. Non si era, pertanto determinata una mutatio libelli ma soltanto una emendatio libelli.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 per non essere stati correttamente esaminati i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Dal racconto del ricorrente emergeva con chiarezza l’esposizione alla grave lesione dei diritti umani che sarebbe conseguita al rimpatrio in Pakistan.

Il Collegio, in relazione al primo motivo osserva che la Corte d’Appello si è spogliata della potestas iudicandi in relazione al merito della domanda relativa alla protezione umanitaria, ritenendo tale domanda inammissibile in quanto nuova. Ne consegue che la ratio relativa alla possibilità di curarsi in patria della patologia di cui il ricorrente risulta incontestatamente affetto, appare superflua e non scrutinabile alla luce del seguente orientamento consacrato nella sentenza delle S.U. n. 3840 del 2007, così massimata:

“Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.” Il principio risulta costantemente seguito nelle successive pronunce n. 13997 e 15234 del 2007; 9647 del 2011; 15122 del 2013; 17004 del 2015; 30397 del 2017.

Da tali premesse consegue che ai fini dell’esame del primo motivo sia decisivo stabilire se la prospettazione delle ragioni di carattere umanitario legate alla salute del ricorrente possano ritenersi integranti un novum in violazione dell’art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, od invece possano qualificarsi argomentazioni difensive introducibili nel giudizio d’appello una volta dedotte ed allegate dalla parte richiedente fin dall’instaurarsi del procedimento in fase amministrativa. Tale assorbente profilo che presenta carattere di novità e complessità deve essere rimesso all’esame delal Sezione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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