Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17842 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/08/2020), n.17842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19217-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPINOZA n. 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA DE SIMONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANUELA AGNITELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2639/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.E., cittadino nigeriano, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dalla Nigeria perchè, alla morte del padre, era insorta controversia con i suoi fratelli circa la ripartizione dell’eredità paterna, nell’ambito della quale egli aveva ricevuto minacce di morte dalla seconda moglie del padre, la quale aveva “spiritualmente ucciso” sia la madre che la figlia del richiedente la protezione. A seguito di tali minacce, ribadite anche dai suoi fratelli -figli della seconda moglie del padre- il ricorrente decideva di abbandonare il proprio Paese.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Interponeva appello l’ A. e si costituiva in seconde cure il Ministero per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2639/2019, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto A.E. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè la Corte di Appello avrebbe denegato il riconoscimento dello status di rifugiato non ritenendo credibile il racconto del richiedente. Ad avviso di quest’ultimo, la Corte territoriale avrebbe invece dovuto considerare l’estremo radicamento, nelle società nigeriana, di credenze popolari relative a riti magici e a conseguenti fenomeni di assoggettamento della volontà individuale (cfr. pagg.4 e ss. del ricorso).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, artt. 2, 3, 5, 8 e 9 della Convenzione E.D.U., nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria in difetto di adeguata istruttoria sulla condizione del Paese di provenienza del richiedente.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e degli artt. 3 e 7 della Convenzione E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il giudice di merito avrebbe, sotto altro profilo, negato il riconoscimento della protezione sussidiaria ritenendo che in Nigeria non vi fosse un contesto di pericolo generalizzato.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

Pur dando atto che questa Corte ha dato rilievo, in sede penale (cfr. Cass. Sez. 5 penale, Sentenza n. 48350 del 30/12/2008, udienza 18/11/2008, OBASEKI KATE ed altri, non massimata) al fatto che i riti vodoo, in virtù della loro portata straniante, possono terrorizzare la persona che ne è oggetto, soggiogarne irreversibilmente la volontà ed essere quindi idonei a fondare una vera e propria presunzione di schiavitù, almeno nell’ottica -evidentemente distorta rispetto alla reale efficienza della minaccia- ingenerata nel destinatario di quest’ultima sulla scorta della sua esperienza individuale, si deve osservare che caso di specie la Corte ha escluso la verosimiglianza del racconto riferito dal richiedente, con statuizione che non risulta adeguatamente attinta dai motivi di censura in esame.

Il ricorrente, invero, si limita a richiamare in termini generici il tema della portata intimidatoria delle pratiche di magia e stregoneria, senza però indicare alcun elemento, ancorchè indiziario, idoneo a dimostrare da un lato la sua effettiva sottoposizione a detto effetto intimidatorio, e dall’altro lato il livello di tale soggezione e, dunque, l’idoneità in concreto di quest’ultima a coartare definitivamente la volontà del soggetto intimidito. La Corte territoriale, invero, ha dubitato della verosimiglianza della storia narrata dall’ A. poichè questi non aveva spiegato come mai, nonostante la denunciata intimidazione derivante dalla “uccisione spirituale” di alcuni suoi familiari, avesse scelto di affidare la moglie ed i figli alla protezione del suocero, ex militare in pensione, e non anche sè stesso, fuggendo dal Paese. Questo punto della decisione impugnata non viene adeguatamente attinto dalle censure mosse dal ricorrente, che si limitano ad una generica affermazione dell’efficacia intimidatoria, in Nigeria, delle pratiche magiche e stregonesche (primo motivo) e dell’esistenza, in quel Paese, di un contesto di insicurezza diffusa rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (secondo e terzo motivo). L’ A. avrebbe invece dovuto allegare specifici elementi a confutazione del passaggio logico utilizzato dalla Corte di Appello per negare verosimiglianza al suo racconto, il quale (per altro verso) appare riferirsi ad una vicenda di natura essenzialmente privata, ed in particolare ad un dissidio endofamiliare derivante dalla divisione di una eredità. Da ciò deriva che la portata intimidatoria delle pratiche magiche e stregonesche denunciate dal ricorrente, anche laddove fosse confermata, non potrebbe comunque condurre ad un riconoscimento della protezione internazionale, attesa la non idoneità della vicenda alla quale il racconto si riferisce.

A quanto precede va aggiunto che la sentenza impugnata indica, sia pur schematicamente, la fonte consultata dal giudice di merito (“sito internet di Amnesty Internazional, cfr. rapporto annuale 2016/2017”) e la specifica informazione da essa tratta (“non risulta che il luogo di provenienza dell’odierno appellante sia coinvolto in alcun conflitto armato o disputa interna” – cfr. pag.4 della sentenza di appello). Trattasi di motivazione che non risulta sufficientemente e adeguatamente attinta dalle censure in esame, ed in particolare dal secondo e terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta la mancata considerazione della condizione interna della Nigeria, che invece -come dettovi è stata ed è stata correttamente riferita alla specifica area di provenienza dell’ A., senza peraltro nemmeno contestare l’idoneità o l’attendibilità della fonte consultata dalla Corte capitolina nè l’attualità delle informazioni che da esse il giudice di merito ha ritratto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta infine la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’apparenza e l’illogicità della motivazione, perchè il giudice di merito avrebbe denegato anche la tutela umanitaria senza svolgere la necessaria valutazione attuale della condizione oggettiva e soggettiva del richiedente la protezione.

La censura è inammissibile, in quanto la sia pur succinta motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello (“Nessuna prova è stata data circa uno stato di vulnerabilità fisica e psicologica per cui si renderebbe difficile il reinserimento nel proprio paese”: cfr. pag.4 della sentenza impugnata) non è stata adeguatamente contrastata con l’indicazione di specifiche circostanze, ritualmente dedotte nel corso del giudizio di merito, dalle quali possa emergere la prova di una condizione di vulnerabilità del richiedente trascurata dalla Corte capitolina, ovvero un livello di integrazione in Italia tale che, secondo i dettami della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298, in motivazione, pagg.9 e 10; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv.656062) possa evidenziare, nell’ambito di un giudizio di bilanciamento tra le condizioni di vita del richiedente la protezione, in Italia e nel Paese di possibile rimpatrio, la sussistenza del rischio di compressione dei diritti inalienabili della persona umana.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato notificato un controricorso.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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