Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17842 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.19/07/2017),  n. 17842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9974/2012 R.G. proposto da:

Yachting Club Porticciuolo s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Laura Vasselli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma al viale Rossini n. 26, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Taranto;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 90/28/11 depositata il 24 maggio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone;

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ATTESO CHE

– In relazione ad avviso di accertamento notificatole dal Comune di Taranto per le annualità TARSU 2000-2003, Yachting Club Porticciuolo s.r.l. ricorre per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello dell’ente locale e confermato l’atto impositivo.

-Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione privi di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, occorrendo che il ricorrente indichi esattamente il capo della pronuncia che contesta ed esponga in modo intelligibile le ragioni di contestazione (Cass. 6 giugno 2006, n. 13259, Rv. 591111; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652, Rv. 609721); in particolare, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunci direttamente vizi dell’avviso di accertamento, poichè l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata (Cass. 13 marzo 2009, n. 6134, Rv. 607319; Cass. 17 gennaio 2014, n. 841, Rv. 629004).

– Nella specie, i cinque motivi di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6 (primo), D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 (secondo), D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 (terzo), D.Lgs. 446 del 1997, art. 23 (quarto) e art. 324 c.p.c. (quinto), non esplicano in alcun modo la pertinenza alla decisione impugnata (si veda il richiamo al giudicato formale) e per lo più investono l’operato dell’ente impositore anzichè la decisione del giudice d’appello (si vedano i rilievi sull’applicazione di tariffe e riduzioni nonchè quello sull’acquisizione dei dati per la tassazione).

– La ricorrente ha tentato di integrare il ricorso con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 che non a caso ha denominato “memoria di precisazione”; tuttavia, la memoria di parte ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio, e non può introdurne di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti (Cass. 19 maggio 2017, n. 12657, Rv. 644239).

– Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese di questo giudizio, non essendovi costituzione dell’intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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