Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17841 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/08/2020), n.17841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20642-2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI MIGIACCIO ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in NAPOLI, PIAZZA

CAVOUR 139;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE dello

STATO e domiciliato presso i suoi Uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5784/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A., cittadino pakistano, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5784/2018, pubblicata il 27/12/2018, con la quale è stato respinto l’appello proposto per la riforma dell’ordinanza del Tribunale di Milano, resa il 9/02/2018 a definizione del ricorso n. 8634/17rg presentato il 23/01/2017 avverso la decisione Id.UD0001759 della Commissione territoriale di Milano.

Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento, tra l’altro, della protezione sussidiaria, o in via gradata, umanitaria, deducendo di avere avuto dei problemi con alcuni dei suoi cugini per il possesso (nella regione del Punjab ove viveva) di un terreno che sarebbe spettato alla sua famiglia per motivi ereditari; e narrando altresì che nel 2011, a cagione di tali vicende, aveva perso suo fratello in un conflitto a fuoco in cui era morto anche uno dei componenti dell’altra famiglia, fatto per il quale uno dei suoi altri fratelli era stato arrestato e condannato a 25 anni di carcere, mentre i componenti dell’altra famiglia erano stati rilasciati in quanto avevano legami politici con personaggi potenti del luogo, la qual cosa lo aveva determinato a fuggire temendo per la propria sorte.

La Corte d’appello – rigettando il ricorso avverso la pronunciai del Tribunale – ha, in particolare, rilevato che il quadro emergente dalle dichiarazioni rese dal richiedente nelle diverse sedi, valutato nella sua globalità sia da ritenersi non credibile e contraddittorio, là dove il ricorrente non risulta in grado di collocare temporalmente i fatti narrati, nè di giustificare il motivo per cui, nonostante l’asserito legame con potenti esponenti politici locali della famiglia dei cugini, il terreno sarebbe passato in proprietà a questi, ma sarebbe ancora confiscato.

Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che le situazioni di violenza generalizzata in Pakistan non possono ritenersi estese a tutto il territorio nazionale, giacchè, da alcune accreditate fonti emerge infatti che, attualmente, la regione del Punjab non è caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.A. affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'”error in judicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la minaccia alla vita di un civile per la condizione di conflitto armato interno e internazionale sussistente nel Pakistan), oggetto di discussione tra le parti e relative al rischio di danno grave rilevante ai fini del riconoscimento di protezione sussidiaria nell’ipotesi indicate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'”error in judicando – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, per violazione dell’obbligo di “cooperazione istruttoria” che incombe sul Giudice della Protezione.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'”error in judicando – violazione e falsa applicazione di legge: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 32, comma 3, e art. 5, comma 6, t.u.i. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, relativamente alla domanda di riconoscimento di protezione umanitaria, nonchè all’obbligo di cooperazione incombente sul Giudice della Protezione internazionale.

2.1. – Quanto al primo motivo, questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Come precisato, inoltre, da questa Corte (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 dei 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”. Nel ricorso, viceversa non si spiegano e ragioni per le quali, nello specifico, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della tutela in favore del ricorrente, limitandosi il ricorrente a riferire del rischio in caso di suo rientro nel paese d’origine, potrebbe subire la vendetta dei cugini per i fatti decritti.

La parte ricorrente mira, insomma, del tutto inammissibilmente, a confutare le valutazioni di merito operate dalla Corte distrettuale, tra e quali quella relativa alla sua inattendibilità, tenuto conto che il riconoscimento della protezione sussidiaria, cui il motivo sostanzialmente si riferisce, presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente, infatti, si limita, poi, a fare riferimento ad una situazione, nel Pakistan e nella zona di provenienza e residenza del richiedente (Punjab), di criminalità comune, legata anche da vincoli di parentela, concludendo nel senso che, in un tale quadro, un eventuale rientro del richiedente nel proprio luogo di nascita e residenza determinerebbe, senz’altro, l’incorrere del medesimo in seri rischi per la propria incolumità. Tale situazione tuttavia risulta non collegata ad uno stato di violenza indiscriminata all’interno del paese di origine ovvero ad una situazione personale, credibile ed attendibile, rapportata alla situazione in generale della giustizia del Paese di provenienza riferita ai reati comuni.

2.2. – Il secondo ed il terzo motivo, in quanto strettamente connessi, vanno congiutamente decisi. Essi non possono trovare accoglimento.

Questa Corte ha chiarito (Cass. 4455 del 2018) che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire di una situazione personale di rischio di subire vendetta familiari per un crimine comune commesso dal fratello, diversi anni orsono. La genericità del racconto del ricorrente, collegato a vicende generate nel passato in un contesto familiare, rimaste prive di elementi di riscontro, ha giustificato la pronuncia.

Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, che, essendo adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede, implicando accertamenti di merito che sono per loro natura estranei al giudizio di legittimità (Cass. n. 2858 del 2018).

Laddove, poi, la Corte di merito ha significativamente rilevato che il ricorrente si era limitato a produrre una lettera di assunzione stipulata nel gennaio del 2018, senza tuttavia depositare alcuna busta paga attestante l’effettività del rapporto; e, quindi, senza fornire alcuna valida prova del suo corretto inserimento ed integrazione nella società civile italiana.

3. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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