Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17841 del 08/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17841 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 16207-2013 proposto da:
PALCOR ALLEVAMENTI 01868750447, in persona della titolare e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PALOMBI NICOLA giusta procura in calce, al ricorso;
– ricorrente contro
UNICREDIT LEASING SPA, in persona dell’amministratore
delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

7

LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, preso lo studio
dell’avvocato ANDREA FIORETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CRISTINA DEL ZOPPO giusta procura per atto
Notaio Alfondo Ajello dell’8/02/2006, rep. n. 472181 in atti;
– resistente –

29.1 5
TIA

Data pubblicazione: 08/08/2014

nonché contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ALMACO SRL 01402760438;
– intimata avverso l’ordinanza n. R.G. 1549/2011 del TRIBUNALE di FERMO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 16207 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-2-

depositata il 20/05/2013;

1~1~~~~1

CM. 9011~1•111. • N!

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. La Palcor Allevamenti (già Palcor Società Agrozootenica) ha proposto istanza di
regolamento di competenza contro la s.p.a. Unicredit Leasing e la Curatela del Fallimento
Almaco s.r.1., avverso l’ordinanza del 20 maggio 2013, con la quale il Tribunale di Fermo adìto in riassunzione dopo una declinatoria di incompetenza per ragioni di territorio
effettuata con ordinanza del 23 maggio 2011 dal Tribunale di Macerata, quanto ad un
giudizio ex art 702-bis c.p.c. introdotto dalla Unicredit Leasing contro l’allora Palcor

Società Agrozootenica, nel quale quest’ultima aveva chiamato la Curatela Fallimentare, in
garanzia — ha disposto la trasformazione del rito in quello ordinario e rinviato all’udienza
del 14 gennaio 2014 per i provvedimenti di cui all’art. 183, sesto comma,, c.p.c.
§2. Nel giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Macerata l’Unicredit Leasing
aveva chiesto la restituzione immediata di un immobile perché detenuto senza titolo e la
Palcor Società Agrozootenica si era costituita eccependo l’incompetenza territoriale del
Tribunale a beneficio di quello di Fermo e l’incompetenza per materia del tribunale
ordinario a favore di quella della Sezione Specializzata agraria del Tribunale di Fermo, nel
presupposto che la controversia avesse natura agraria.
§3. La ricorrente ha proposto l’istanza di regolamento di competenza assumendo che
il provvedimento impugnato avrebbe avuto carattere decisorio, perché, disponendo la
prosecuzione secondo il rito ordinario di cognizione, il Tribunale arrebbe negato la
competenza del giudice specializzato.
§4. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria l’Unicredit
Leasing.
Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle
parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
dell’istanza, adducendo, con riferimento alla giurisprudenza di qtlesta Corte, che
l’ordinanza impugnata non integrerebbe una decisione impugnabile sulla competenza agli
effetti dell’alt 42 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009.
§2. Il Collegio rileva, invece che l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di
competenza discende da una ragione preliminare rispetto all’operare di detta

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Est. Cons. R ff.

Frasca

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

giurisprudenza, che, in ogni caso, dovrebbe misurarsi con la particolarità del procedimento
in cui è stata emessa l’ordinanza impugnata.
Occorre, infatti, considerare che l’ordinanza qui impugnata è stata emessa
nell’àmbito di un procedimento al sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c.
Con il provvedimento de quo il Tribunale ha sostanzialmente rilevato che non
ricorrevano le condizioni per la trattazione con l’istruzione sommaria di cui a detto
procedimento ed ha, quindi, disposto il passaggio alla trattazione con il rito a cognizione

piena.
Detta ordinanza risulta, dunque, emessa ai sensi dell’art. 702-ter, terzo comma, c.p.c.
Essa, non avendo il Tribunale ritenuto di farsi carico dell’eccezione di sussistenza
della competenza per materia agraria – che era stata reiterata nella comparsa di costituzione
dalla qui ricorrente, a seguito della riassunzione del giudizio dopo !la declinatoria di
competenza per ragioni di territorio del Tribunale di Macerata – ha, tuttavia, assunto il
valore anche di implicita negazione della fondatezza di tale eccezione.
L’ordinanza sotto tale profilo si deve considerare provvedimento con cui, sebbene in
senso omissivo, si è presa posizione sulla competenza deciso.
Occorre, però, verificare se tale presa di posizione implichi decisione sulla
competenza impugnabile con il regolamento.
In proposito si svolgono le seguenti considerazioni.
§3. V’è da rilevare, in primo luogo, che l’ art. 702-ter, primo comma, c.p.c prevede
che «il giudice, se ritiene di essere incompetente, Io dichiara con lordinanza» e il
secondo comma della stessa norma che «se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell’art. 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara
inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale>>.
Poiché il procedimento non si applica a controversie individuate Con riferimento a
profili di collegamento riconducibili a determinate materie, bensì al giudice adìto come
tale, che dev’essere il tribunale, ed al tipo di decisione che deve rendere, che dev’essere
monocratica, come si evince dal primo comma

702-bis c.p.c., è palese che

l’incompetenza cui allude la norma è quella stessa che si configurerebpe se il tribunale
fosse stato adìto con il procedimento di cognizione ordinario.
Si potrà, pertanto, trattare di incompetenza territoriale, per valore e per materia.
Nel caso della incompetenza per valore o per materia sarà evidente che la domanda
risulterà per definizione proposta anche al di fuori delle condizioni di ammissibilità del
procedimento, cioè l’essere la domanda di competenza del tribunale in composizione
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Est. Cons. Ra aele Frasca

N!

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

monocratica, ma, come di consueto, l’inerenza della controversia alla competenza per
materia o per valore di un tipo di ufficio giudiziario (giudice di pace, sezione specializzata
agraria, corte d’appello quale giudice in unico grado) diverso dal tribunale comporterà che
la questione relativa sia di vera e propria competenza.
Ne discende che questa fattispecie è regolata dal suddetto primo comma e non dal
secondo, il quale alludendo al fatto che la domanda non rientri tra quelle indicate
nell’articolo 702-bis evidentemente si riferisce invece soltanto al caso; in cui si tratti di

domanda attribuita alla competenza per territorio, per valore o per materia del tribunale
adito, ma da decidesi collegialmente. Il regime dell’ordinanza in questo caso sarà quello di
tale comma e, quindi, la declaratoria di inammissibilità con inimpugnalgilità della relativa
ordinanza.
Tale ordinanza non è impugnabile, naturalmente, nemmeno con ‘il regolamento di
competenza necessario, dato che si tratta di pronuncia di inammissibilità, che non risolve
un problema di competenza, bensì constata che il procedimento è stato attivato al di fuori
dei casi in cui è ammesso.
Deve escludersi che, quando ad istanza del convenuto (o dell’attore convenuto in
riconvenzione) o d’ufficio sorga questione di competenza per valore o per materia, il fatto
della automatica sottrazione della controversia alla competenza del tribunale adito, possa a motivo che la causa risulta anche proposta al di fuori delle condizioni di ammissibilità
previste dall’art. 702-bis, perché, se non è di competenza del tribunale, a maggior ragione
non può essere a decisione monocratica da parte sua — giustificare una declaratoria di
inammissibilità.
Il primo comma della norma dell’art. 703-ter si riferisce, infatti, all’incompetenza in
genere senza alcuna precisazione e, quindi, l’ipotesi esegetica alternativa appena indicata
i
non può accogliersi, perché comporterebbe leggere il primo comma come se in pratica si
riferisse alla sola incompetenza territoriale relativa ad una causa attribuita comunque al
tribunale in composizione monocratica.
§4. Si deve, d’altro canto, rilevare che l’accoglimento della opzione esegetica che
assegna al primo comma dell’art. 703-ter il valore di riferimento a tutte le ipotesi di
incompetenza, non comporta alcuno scostamento dalle regole normali in punto di
rilevazione dell’eccezione di incompetenza.
Infatti, stante il criterio di decisione delle questioni di competenza somministrato
dall’art. 38 c.p.c., la sommarietà della cognizione propria del procedimento di cui all’art.
702-bis e ss. c.p.c. comporta che la decisione sulla competenza venga resa come lo sarebbe
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Est. Cons Rffae1e Frasca

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

stata se la causa fosse stata introdotta con il rito ordinario. Sono solo ridotti i tempi di
rilevazione della incompetenza, stante il termine a difesa che risulta da quello per la
costituzione indicato dal terzo comma della norma.
§5. Da quanto osservato consegue, dunque, che l’ipotesi di cui al secondo comma
703-ter va ristretta al solo caso in cui, pur sussistendo la competenza del tribunale
per territorio e per materia o valore, tuttavia, si tratti di controversia per cui il tribunale
dovrebbe decidere a composizione collegiale.
§6. E’ vero che, se si valorizzasse il fatto che il secondo comma parla di

inammissibilità, potrebbe essere vera anche la soluzione opposta, la qual comporterebbe il
restringimento dell’ipotesi di incompetenza del primo comma al soto caso in cui un
tribunale sia stato adìto per una controversia rientrante fra quelle attribuite al tribunale a
decisione monocratica, ma non sia quello competente territorialmente.
Tuttavia, il principio della ragionevole durata del processo suggerisce di preferire la
prima soluzione, perché consente, attraverso la possibilità di proporre il regolamento
necessario contro l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 703-ter c.p.c., che sulla
questione di competenza (anche per valore o per materia) possa raggiungersi una sollecita
definizione. Inoltre, una pronuncia di inammissibilità, a differenza di quella di
incompetenza, inciderebbe sulla conservazione degli effetti sostanziali e processuali della
domanda, assicurata, a seguito della declaratoria di incompetenza, d011a possibilità di
riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente.
Deve, dunque, concludersi che l’ordinanza cui allude il primo, comma dell’art.
702-ter concerna tutte le specie di competenze e deve affermarsi che, come
provvedimento declinatorio della competenza, è impugnabile con il regolamento
necessario.
§7. Si deve considerare, ai fini della presente decisione, cosa accada se il giudice
adìto ai sensi dell’art. 702-bis considera la questione di competenza — evidentemente
sollevata dal convenuto (o dall’attore sulla riconvenzionale) inidonea a definire il giudizio
(o il giudizio sulla riconvenzionale) perché infondata.
La struttura del procedimento esclude che egli abbia l’alternativa della pronuncia di
una decisione non definitiva affermativa della competenza, perché non 4 applicabile nella
specie l’alt 187 terzo comma c.p.c., che consente al giudice di decidere sulla questione di
competenza previo invito a precisare le conclusioni anche per poi affermarne l’esistenza,
ovvero di disporre, con o senza una valutazione meramente delibatoria, che essa sia decisa

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Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

unitamente al merito incidentale (nel qual caso, essendosi omesso di invitare a precisare le
conclusioni non vi sarà decisione sull’affermazione della competenza).
La questione di competenza, ove il giudice la ritenga infondata, sarà decidibile solo
con il provvedimento definitivo.
§8. Esso, se il giudice ritenga di mantenere il procedimento nell’ambito della
sommarietà e proceda, quindi, ai sensi dell’art. 702-ter quinto comma, sarà
l’ordinanza di definizione del procedimento di cui a tale comma.

Tale ordinanza, quanto alla sola decisione affermativa sulla sola competenza,
sarà impugn abile con il regolamento facoltativo. Sarà impugnabile con l’appello ai
sensi dell’art. 702-quater se si impugna sulla competenza e sul merito. Per il caso di
convenuto soccombente sulla competenza e vittorioso sul merito, si riproporranno le
alternative emergenti dall’art. 43 c.p.c.
Proprio tale conclusione consente di comprendere perché il legislatore della I. n. 69
del 2009, nell’art. 43 c.p.c. abbia sostituito il riferimento alla sentenza con quello al
provvedimento che decide sulla competenza e sul merito.
§9. Occorre considerare invece che cosa accada qualora, come è avvenuto nella
specie, il giudice adìto ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., pur di fronte all’esistenza di
eccezioni di incompetenza, ravvisi che non ricorrono le condizioni per l’istruzione
sommaria e ritenga di procedere con il rito a cognizione piena, disponer4lo il cambiamento
del rito processuale e fissando l’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c.
Il terzo comma dell’art. 702-ter dice che in tal caso si applicano lei norme del libro II
del Codice. Ne segue che trova applicazione anche l’art. 187, terzo comrr?a, c.p.c.
Poiché il primo comma dell’art. 702-ter prevede solo che la comptenza in genere si
possa declinare e poiché s’è veduto che il giudice, se ritiene il proctdimento ai sensi
dell’art. 702-bis e ss. bene incardinato come tale, di fronte ad eccezioni di incompetenza
non ha il potere di decidere sulla sola competenza sebbene affermandola, è palese che,
qualora ritenga che, oltre ad essere infondata l’eccezione di incompetenza, il procedimento
debba trattarsi con il rito a cognizione piena e non con quello sommario, la medesima
regola, cioè l’inapplicabilità del potere di decidere soltanto sulla competenza in senso
affermativo permanga fino al momento del cambiamento del rito.
Disposto quest’ultimo, prende vigore la regola dell’art. 187, terzo comma, c.p.c. ed
una decisione affermativa sulla competenza suppone il previo invito a precisare le
conclusioni. Si vedano riassuntivamente per tale principi, espressione della giurisprudenza
evocata dal Pubblico Ministero: Cass. (ord.) n. 4986 del 2011 e Cass. (ord.) n. 16005 del
7
Est. Con.

faeIe Frasca

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2011; in senso conforme, ex multis, Cass. (ord.) n. 16051 del 2013; (brd.) n. 24509 del
2013; (ord.) n. 2376 del 2014; (ord.) n. 7191 del 2014).
Ne segue che in alcun modo, in situazione nella quale, introdotta un’azione ai
sensi dell’art. 702-bis c.p.c. siano state proposte eccezioni di incompetenza ed il
giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piell ai sensi dell’art.
702-ter, terzo comma c.p.c., disponga il passaggio alla trattazione c4n quel rito senza
nulla dire sulle eccezioni di incompetenza, la relativa ordinanza assume il valore di

decisione affermativa della competenza sebbene secondo il rito a cognizione piena,
come tale impugnatone con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
Ma la stessa cosa deve dirsi se nell’ordinanza il giudice delibi la questione di
competenza reputandola infondata, in quanto tale valutazione, non essendo stata
preceduta secondo il rito con cui ormai la causa dev’essere trattata dall’invito a
precisare le conclusioni, deve ritenersi priva di valore decisotici e ridiscutibile
successivamente, giacché si applica il terzo comma dell’art. 187 c.p.c.
§10. Per tali ragioni si deve ritenere che l’ordinanza qui impugnata non ha in
alcun modo deciso sulla competenza.
§11. Il Collegio rileva, tuttavia, che a monte dell’ inammissibilità del regolamento che
dovrebbe derivare da tale ragione, si collochi una ragione di inammissibilità preliminare, la
quale nel caso di specie discende dalla circostanza che nel giudizio di cui ci si occupa su
ogni questione di competenza e, quindi, anche su quella della sussisterga della invocata
competenza per materia del giudice agrario, si era verificata una definitiva preclusione dei
poteri di deduzione delle parti e, quindi, anche di quelli di imptignazione con il
regolamento, per effetto della riassunzione dinanzi al Tribunale di, Fermo dopo la
declinatoria di competenza, adottata evidentemente ai sensi del primo comma dell’art. 702ter dal Tribunale di Macerata.
Di fronte a tale ordinanza, la quale, pur avendo la qui ricorrgnte, eccepito sia
l’incompetenza territoriale sia l’incompetenza per materi a beneficio del giudice agrario,
aveva declinato la competenza solo con riferimento alla prima disinteressandosi della
seconda, la medesima ricorrente,. anche in presenza di un’omissione di pronuncia, avrebbe
dovuto proporre istanza di regolamento di competenza, perché la detta ordinanza recava
una pronuncia anche su detta competenza.
Non avendo formulato l’istanza di regolamento con riguardo a, quest’ultima, la
relativa questione, a seguito della riassunzione operata dall’Unicredit ha reso incontestabile
la competenza del Tribunale di Fermo ad istanza di parte per qualsiasi profilo di
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Est. Cons. Rafiaele Frasca

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

competenza. E semmai sarebbe residuato il potere dello stesso Tribunale di Fermo entro la
prima udienza di trattazione di elevare conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.é reputando che la
causa sia riconducibile alla competenza per materia o per territori inderogabile di altro
giudice (art. 44 c.p.c., in relazione all’art. 45 c.p.c.).
Il principio di diritto che rende inammissibile in via prioritaria l’istanza di
regolamento di competenza è il seguente: «Qualora, di fronte alla proposizione di
un’eccezione di incompetenza per territorio e di un’eccezione di incompetenza per

materia, il giudice adito declini la competenza in relazione alla prima eccezione senza
I
nulla rilevare sulla seconda, rimettendo le parti davanti ad altro giudice
territorialmente competente, ma che non sia quello competente o indicato come
competente per materia, la riassunzione del giudizio, in mancanza di proposizione
dell’istanza di regolamento di competenza riguardo alla questione di competenza per
materia, rende incontestabile la competenza del giudice della riassiMzione sotto tale
profilo, come sotto ogni altro, rimanendo possibile soltanto che la competenza sia
discutibile quanto ad esso o a un profilo di competenza territoriale inderogabile con
l’esercizio da parte del giudice del potere di cui all’art. 45 c.p.c. Ne segue che in alcun
modo la parte che non abbia proposto a suo tempo istanza di regolamento, di fronte
all’affermazione del giudice della riassunzione della propria cpmpetenza, può
impugnare tale affermazione con regolamento di competenza, dato; che il potere di
sollecitare un riesame della questione è per essa precluso ai sensi dell’art. 44 c.p.c.
Tale principio trova applicazione anche quando la declinatoria di competenza per
territorio sia stata fatta, come nella specie, da un tribunale adìto ai sensi dell’art. 702bis e ss. c.p.c. ed il giudice della riassunzione provveda ai sensi dell’art. 702 ter, terzo

comma, c.p.c.>>.
§12. L’istanza di regolamento di competenza dev’essere, dunque, dichiarata
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Condanna
la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
euro quattromilatrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori
come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma l-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
9
Est. Cons. Rae1e Frasca

R.g.n. 16207-13 (c.c. 26.6.2014)

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri4:èrso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezi9ne Civile-3, il 26
giugno 2014.

i.

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