Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17840 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

M.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GESSINI

AGOSTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTONI MARCO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LUIGI GUADAGNOLI RAPPRESENTANZE SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 619/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

28/04/09, depositata l’08/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Santoni Marco, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base di una relazione, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha valutato manifestamente infondato il ricorso per le ragioni di seguito indicate.

Con ricorso notificato il 30 aprile 2010, M.N. ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata l’8 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Firenze aveva respinto il suo appello incidentale diretto ad ottenere:

a) la qualificazione, ad ogni effetto, come di subagenzia l’attività da lui svolta per l’agente Guadagnoli s.n.c. dal 1986 al 1 settembre 1991, quando il rapporto tra le parti era stato finalmente formalizzata in tali termini;

b) la condanna dell’agente a pagargli le spettanze finali in relazione ad una risoluzione parziale del rapporto di sub-agenzia, avvenuta nell’ottobre del 2001, per effetto della sottrazione di alcuni prodotti dall’oggetto del contratto di collaborazione;

ed aveva viceversa accolto l’appello principale della società, rigettando anche la domanda del M. di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità suppletiva clientela e indennità di scioglimento del rapporto, formulate del M. in relazione al recesso operato dall’agente in data 3 maggio 2002, senza giusta causa.

La Corte aveva infatti ritenuto sfornita di prova la pretesa qualificazione come di subagenzia dell’attività valutata come di procacciamento di affari intercorso svolta dal M. fino al 31 agosto 1991, aveva escluso che dalla modificazione delle condizioni contrattuali intervenuta nel 2001 potesse derivare la risoluzione parziale del relativo rapporto e infine aveva ritenuto il recesso operato dall’agente Guadagnoli s.n.c. nel maggio del 2002 giustificato da gravi inadempimenti del sub-agente, consistenti nello scarso rendimento nell’espletamento della sua attività nella zona della Toscana, pacificamente a lui interamente affidata e nell’avere in più occasioni sviato la possibile clientela dall’acquistare prodotti commercializzati dall’agente.

I motivi di ricorso attengono:

alla “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5 e artt. 116 e 132 c.p.c.).

Sulla giusta causa e sul recesso senza preavviso. Falsa ed errata interpretazione e applicazione del disposto degli artt. 1750, 1751 e 2119 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio: falsa ed erronea applicazione del disposto degli artt. 2697 e 1218 e.e.” alla “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c). Violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 116 e 132 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2909 c.c. nonchè degli artt. 327 e 329 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 112 c.p.c..

La società intimata non si è costituita in questo giudizio di cassazione.

Con riguardo ai motivi di ricorso, il relatore ha osservato che tutte le censure riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 3, sono inammissibili, in quanto non corredate dalla formulazione di un quesito di diritto, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame (a norma del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 artt. 6 e 27, comma 2), in quanto non ancora abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), con effetto dal 4 luglio 2009, ai sensi del successivo art. 58, quinto comma della medesima legge.

Per il resto, le censure investono puntigliosamente ogni snodo della motivazione in fatto della sentenza, accusata di avere ignorato determinati fatti acquisiti al giudizio o averne ritenuti sussistenti altri inesistenti, di avere frainteso il significato delle prove acquisite, di non aver approfondito l’istruttoria, di avere erroneamente valutato le prove.

In questo affastellamento di censure diverse e diversamente mirate, appare anzitutto difficile orientarsi, per comprendere quale di esse rappresenti un fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e ciò anche in ragione dell’assenza di una autonoma sintesi riassuntiva, distinta quantomeno per tipo di censura sulla motivazione (in ordine alla necessità anche nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla scorta di quanto indicato nella relazione al D.Lgs. n. 40, che l’illustrazione di ciascun motivo contenga un momento di sintesi omologo a quello del quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, cfr., ad es., Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603).

In ogni caso, va rilevato che nella eccessiva polverizzazione dei rilievi censori in direzioni notevolmente frammentate viene ad obliterarsi il significato attribuibile al controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto dei giudici di merito.

Tale controllo non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso giudizio di fatto, alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Esso riguarda viceversa (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, occorre pertanto che i punti o i fatti della controversia dedotti a sostegno siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Nel caso in esame, la Corte territoriale dimostra col proprio ragionamento di avere tenuto conto di tutte le risultanze ragionevolmente ritenute rilevanti, accantonando quelle di minor significato e valorizzando quelle più significative, operandone poi una valutazione complessiva, che si sottrae alle censure di parzialità e di irragioncvolezza “leggibili” nel corpo dell’articolato tessuto censorio del ricorso, il quale si pone in realtà nel suo complesso come orientato a sostenere un giudizio meramente alternativo rispetto a quello dei giudici di merito, proposto in modo inammissibile al giudice di legittimità sostanzialmente quale giudizio di merito di terza istanza.

La relazione indicata è stata ritualmente comunicata al P.G. e notificata al ricorrente, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale sostiene anzitutto che l’art. 366 bis c.p.c. è stato ormai abrogato e quindi non potrebbe più disciplinare situazioni antecedenti, ove tuttora in atto.

In proposito, il collegio rileva che la tesi contrasta con la chiara lettera e l’evidente significato della L. n. 69 del 1969, art. 58, comma 5 – richiamato e riprodotto dallo stesso ricorrente -, alla stregua del quale l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. viene disposta unicamente con riguardo ai ricorsi avverso sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore della legge medesima.

Quanto ai rilievi contenuti nella relazione con riguardo alle censure riguardanti la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente ne ha contestato nella memoria e nella discussione orale la genericità e il mancato accertamento della natura astratta e assertiva delle valutazioni della sentenza impugnata.

Il collegio rileva al riguardo che la relazione ha evidenziato anzitutto l’assenza nel ricorso, con riferimento alle censure in esame, investenti la motivazione in fatto del ricorso, della formulazione di un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze. Trattasi di un rilievo che, a norma dell’art., 366 bis c.p.c., applicabile al caso di specie, comporta già di per sè, secondo questa Corte, l’inammissibilità delle censure (cfr., recentemente, Cass. 12 aprile 2011 n. 8315).

In ogni caso, il relatore ha rilevato che le censure svolte alla motivazione in fatto della sentenza non ne investono in maniera specifica e decisiva il percorso logico per evidenziarne contraddizioni o soluzioni di continuità e non deducono specifici decisivi travisamenti di fatti acquisiti e discussi, ma ripercorrono l’esame di tutto il materiale istruttorio per fondarvi una valutazione diversa da quella, ritenuta congrua, dei giudici di merito, così sostanzialmente sottoponendo alla Corte la richiesta di una inammissibile nuova valutazione di quei fatti.

Anche tale giudizio del relatore è condiviso dal collegio, che conferma come il ricorso si muova in una dimensione di rinnovazione del giudizio complessivo sui fatti di causa in una sede a ciò non deputata.

Concludendo, alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese della società intimata, che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA