Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17840 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 10/07/2017, dep.19/07/2017),  n. 17840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26074/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A., in proprio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12,

elettivamente domiciliato presso l’Avv. Alessandro Voglino, in Roma,

via F. Siacci n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina, n. 124/40/13, depositata il 25 marzo 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale

Sanlorenzo Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Letta la memoria depositata dall’Avv. C.A. per il

controricorrente.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio in epigrafe che, a seguito di ricorso per revocazione proposto dal contribuente, Avv. C.A., aveva annullato la decisione n. 398/39/12 emessa dalla medesima Commissione tributaria regionale e con la quale era stata riconosciuta la fondatezza e la legittimità della pretesa fiscale, per Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2004, per i maggiori ricavi accertati in esito ad indagini bancarie, assumendo con due motivi:

– (a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c. per aver ritenuto configurabile un errore revocatorio:

1) nell’affermazione, da parte della sentenza revocata, che in primo grado il giudice aveva accolto il ricorso del contribuente in merito alla non retroattività del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e alla sua non applicabilità ai professionisti autonomi, “non pronunciandosi sugli altri motivi dell’atto introduttivo ritenendoli assorbiti” e che, in mancanza di appello incidentale, “devono intendersi rinunciati” mentre invece dalla decisione della CTP risultavano esaminati, ed accolti, tutti i motivi del ricorso originario;

2) nell’affermazione, da parte della sentenza revocata, che l’appellato non aveva “depositato memoria difensiva e appello incidentale”, mentre, in realtà, si era costituito (in data 2 luglio 2002) presentando controdeduzioni e chiedendo l’inammissibilità dell’appello;

integrando, invece, la prima di tali circostanze eventualmente un vizio in diritto e non percettivo (in sè suscettibile di ricorso per cassazione), e, comunque, entrambe risultando prive di decisività attesa la tardiva costituzione della controparte e la mancanza di appello incidentale, sì da essere ininfluenti sull’esito della decisione, insuscettibile di restarne modificata;

– (b) in subordine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67, e dell’art. 112 c.p.c., per essere stato comunque omessa la fase rescissoria del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va disattesa, in primis, la generica eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo l’Agenzia ricorrente lamentato la violazione di errores in procedendo quanto alla legittimità ed ammissibilità del giudizio revocatorio,

– il primo motivo è fondato atteso che nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, una volta verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa (v. Cass. n. 6881 del 2014; Cass. n. 6038 del 2016);

– ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, deve poi procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento;

– orbene, la CTR, pur evidenziando divergenze fattuali tra quanto affermato nella decisione impugnata per revocazione e quanto, invece, risultante dagli atti, per l’inesatta percezione del primo giudice, ha del tutto omesso di valutare la decisività delle relative circostanze (tanto più che la costituzione in appello era tardiva e che, comunque, la trattazione da parte del giudice di primo grado, come del resto in appello, investiva il merito della pretesa tributaria), sicchè ha illegittimamente concluso la fase rescindente annullando la decisione impugnata;

– il secondo motivo resta conseguentemente assorbito;

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, per un nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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