Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17840 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4051/2013 proposto da:

COMUNE DI OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO con studio in LECCE VIA

LUDOVICO ARIOSTO 43 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

NIEDDU SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO RAU giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIARELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RAU che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei motivi 1 e 4 di ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Olbia aveva notificato alla Nieddu spa un avviso di accertamento per crediti TARSU per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003. Il Comune infatti aveva ritenuto la società soggetta al pagamento dell’imposta TARSU in riferimento ad un’area coperta destinata a laboratorio artigianale.

La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento per difetto di motivazione e per erronea applicazione della tariffa sul laboratorio artigiano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, la quale respinse il ricorso con sentenza riformata, su appello della società contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

I giudici di appello ritennero infatti che nell’area in questione si producevano solo rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedeva direttamente la società contribuente, che tuttavia potevano essere assimilati a quelli urbani e quindi assoggettati alla tassa per il ritiro di detta categoria di rifiuti sulla base di un provvedimento motivato dell’autorità competente. La Commissione tributaria regionale ritenne tuttavia illegittimi sia i provvedimenti comunali di assimilazione, in quanto privi di specificazione dei “necessari criteri quantitativi e qualitativi che dovrebbero formare il presupposto della determinazione ed applicazione in concreto del tributo eventualmente dovuto, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, che l’avviso di accertamento, nel quale non era dato “individuare alcuna indicazione dei criteri seguiti per l’articolazione della tariffa e le relative motivazioni sottostanti.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sardegna ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Olbia con quattro motivi.

La Nieddu spa resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Olbia spa lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il giudice di secondo grado ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per carenza di motivazione sebbene la società Nieddu spa non avesse riproposto in appello l’eccezione sulla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, che pertanto doveva intendersi rinunciata D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56.

Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di appello ritenuto non adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, sebbene il medesimo riportasse tutte le indicazioni necessarie in ordine alle superfici accertate e le delibere di approvazione delle tariffe applicate.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Olbia spa lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il giudice di secondo grado ha ritenuto carente di motivazione l’atto impositivo senza spiegare in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a tale affermazione.

Con il quarto motivo di ricorso il Comune di Olbia lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice di appello ritenuto illegittima la tassazione dei rifiuti speciali smaltiti in proprio, sebbene l’art. 21 sopra citato consenta di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche a quelli urbani, anche se smaltiti in proprio a cura e spese del contribuente, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e quantitative e sebbene nel caso di specie il Comune medesimo avesse provveduto all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani con Delib. Consiglio Comunale 22 maggio 1998, n. 52, tenendo conto delle caratteristiche qualitative dei materiali costituenti rifiuti speciali non pericolosi, nonchè dei criteri di ordine quantitativo così come richiesto dalla specifica disposizione normativa richiamata.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo e al quarto motivo, assorbiti il secondo e il terzo.

Infatti il Comune ricorrente, rilevando che il giudice di appello ha annullato gli avvisi di accertamento del Comune, ritenuti illegittimi perchè carenti di motivazione in ordine ai criteri seguiti per l’articolazione della tariffa, lamenta nel primo motivo di ricorso la violazione del giudicato interno.

A tale riguardo occorre considerare che la società Neiddu spa non aveva riproposto in appello l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento già proposta in primo grado ed espressamente rigettata dalla CTP di Sassari, secondo la quale non sussisteva la carenza di motivazione dell’atto impugnato. Pertanto tale eccezione doveva ritenersi rinunciata, nè risulta possibile ritenere che la stessa fosse implicitamente prospettata o sostanzialmente contenuta nel ricorso della Nieddu spa, che si era limitata in appello a dolersi dell’erronea applicazione della tariffa sul laboratorio artigiano.

Sul punto questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 1545 del 24/01/2007) ha affermato che “Nel processo tributario, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato, e non all’appellante principale o incidentale che sia -, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via riproposizione/rinuncia rappresentata dell’art. 56 del citato D.Lgs. e art. 346 del codice di rito, rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno” (Più recentemente di questo stesso estensore Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013).

Deve quindi ritenersi che il giudice di appello, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e senza nemmeno indicare nella motivazione della sentenza quali fossero gli elementi mancanti che lo hanno indotto a ravvisare una carenza motivazionale, ha violato il giudicato interno formatosi sul punto.

In ordine al quarto motivo, si osserva che il Comune di Olbia ha puntualmente e specificamente dedotto nel ricorso per cassazione di aver prodotto, sin dal primo grado di giudizio, la Delib. Consiglio comunale 22 maggio 1998, n. 52, che ha disposto l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, tenendo conto delle caratteristiche qualitative dei materiali costituenti rifiuti speciali non pericolosi, nonchè dei criteri di ordine quantitativo così come richiesto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, ed ha precisato di aver illustrato specificamente tali problematiche alle pagg. da 4 a 8 delle controdeduzioni in appello.

La sentenza di appello qui impugnata, nell’affermare genericamente che i provvedimenti comunali di assimilazione sono privi di specificazione dei “necessari criteri quantitativi e qualitativi che dovrebbero formare il presupposto della determinazione ed applicazione in concreto del tributo eventualmente dovuto”, con conseguente lesione del diritto di difesa della contribuente, non ha preso in considerazione specificamente le deduzioni difensive e la documentazione prodotta da parte appellata, omettendo completamente di motivare le ragioni in forza delle quali ha ravvisato nei provvedimenti comunali di assimilazione la riscontrata carenza dei necessari criteri di conoscenza sia quantitativi che qualitativi, costituenti il presupposto per la determinazione e applicazione del tributo dovuto.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata in riferimento al primo e al quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, con rinvio alla CTR della Sardegna in diversa composizione, affinchè pronunci sul merito nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata,rinvia alla CTR della Sardegna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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