Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1784 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20983-2019 proposto da:

D.P.L., D.P.M., D.P.L.C.,

D.P.A., D.P.A.A., D.P.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SABRINA MAUTONE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di SOLOFRA, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMEN PEDICINO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2190/2017 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.P.M., D.P.A.A., D.P.A., D.P.L.C., D.P.L., D.P.N. ricorrono in cassazione con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di opposizione alla stima, D.P.R. n. 327 del 2001, ex artt. 29 e 702-bis c.p.c., ha determinato la misura dell’indennità di esproprio e di occupazione temporanea del terreno sito nel comune di Solofra, in catasto al f. (OMISSIS) p.lle (OMISSIS) e (OMISSIS), in loro comproprietà ed ablato per l’ampliamento del cimitero, rispettivamente in Euro 39.120,00 ed in Euro 16.028,53.

2. Con unico motivo i ricorrenti fanno valere “Violazione e falsa applicazione, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32,37,4 e 50, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, violazione di legge e in particolare del D.lgs. n. 267 del 2000, art. 134, comma 4, in relazione all’art. 360, n. 3”.

Il terreno era stato erroneamente valutato dalla Corte di appello per un valore pari ad Euro 15 al mq., discostandosi in tal modo i giudici di merito dalla diversa e corretta valutazione operata dal c.t.u. che, in applicazione del metodo comparativo, aveva ritenuto di “affidarsi alle valutazioni prodotte dalle agenzie immobiliari proprio per quale tipo di terreno sulla cui scorta ha poi operato una valutazione ponderata” (p. 17 ricorso).

La natura agricola del terreno non avrebbe dovuto “essere limitante ai fini della determinazione della predetta indennità” (p. 17) e tanto in ragione della zona di ubicazione dell’area ablata che avrebbe a quest’ultima attribuito un valore più alto; la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della relazione tra caratteristiche e potenzialità dell’area in cui si trova il terreno espropriato e delle utilizzazioni, anche intermedie, previste dal P.r.g..

3. Il Comune di Solofra in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè notificato via pec dall’avvocato dei ricorrenti senza allegazione della necessaria procura alle liti e quindi con un’attività notificatoria inesistente ex L. n. 53 del 1994.

I ricorrenti hanno depositato memoria, tardiva, pervenuta via pec in data 3 novembre 2020.

4. L’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del controricorrente è fondata nei termini di seguito indicati.

La “procura speciale” rinvenuta in atti – per un’attività di ricerca attribuita a questo Collegio nella natura processuale del vizio dedotto – formata su foglio separato e conferita per il presente giudizio di cassazione dai ricorrenti all’avvocato Sabrina Mautone è priva di data che non risulta nè indicata in procura nè resta altrimenti evincibile (così per l’istanza ex art. 369 c.p.c., di trasmissione del fascicolo di ufficio; cosi per l’iscrizione a ruolo del giudizio presso la Corte di cassazione).

Ancora, non soccorre a far valere l’esistenza della procura alle liti all’epoca di formazione del ricorso per cassazione e della sua notifica quanto poi dichiarato dall’avvocato Mautone nel corpo del ricorso stesso là dove, dopo le rassegnate conclusioni, provvede a segnalare che “esibirà e depositerà oltre al presente ricorso con mandato a margine e relata di notifica…”.

Ed infatti il richiamo in siffatto contesto all’esistenza di un “mandato a margine del ricorso” rende finanche equivoco il quadro fattuale di riferimento e, in una cornice già carente, sostiene, e se del caso, vieppiù il dubbio circa l’esistenza, alla data di formazione del ricorso per cassazione, di una procura alle liti.

5. Vero è ancora che difetta, definizione della regolarità dell’osservato iter notificatorio, nel rilievo ufficioso proprio dell’evidenza, la relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, e con essa la sottoscrizione autografa dell’attestazione di conformità sulla stampa cartacea della relata e dei documenti inviati in via telematica.

6. Nell’indicata cornice è pertanto fondata la deduzione del controricorrente Comune di Solofra nella parte in cui fa valere la nullità della notifica del ricorso per cassazione perchè curata con modalità telematica, nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, da professionista di cui non risulta comprovata in atti, alla data di cura dell’incombente, la presenza dei necessari e preventivi poteri procuratori ex art. 83 c.p.c..

La L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex artt. 1 e 3-bis, consente all’avvocato di eseguire la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa ed estragiudiziale a mezzo del servizio postale ex L. n. 890 del 1982 ed a mezzo della posta elettronica, esclusivamente “se munito di procura alle liti” (L. n. 53 del 1994, art. 1) di talchè, ove il legale che si trovi a notificare nelle suddette forme un atto introduttivo di lite non provi l’esistenza della fonte che lo legittima all’esercizio degli indicati poteri, la notifica è nulla (vd. Cass. n. 15962 del 2018, in motivazione p. 5).

Nell’ulteriore rilievo che, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, “ratione temporis” applicabili, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, è necessario che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, giusta il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22, comma 2. Sicchè effettuato il deposito dell’atto senza modalità telematiche, dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi eventuali allegati e delle ricevute di accettandone e di avvenuta consegna previste dal D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 (Cass. n. 26102 del 19/12/2016; in termini, sul controricorso: Cass. 28/07/2017 n. 18758).

7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile in difetto di comprovati poteri procuratori, in mancanza di data sulla procura alle liti in atti, necessari al legale dei ricorrenti ad avvalersi delle modalità della notifica ex L. n. 53 del 1994 (a mezzo posta o in via telematica) e nella inosservanza delle forme, ivi disciplinate, preposte alla validità dell’incombente ove curato in via telematica dal difensore che, formato l’atto in via digitale, al momento del suo deposito in cassazione in formato cartaceo debba dare atto della notifica in via telematica.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Solofra le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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