Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1784 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1784 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 21646-2008 proposto da:
GOGLIA RAFFAELE C.F. GGRFL76S06A783S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3651

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 28/01/2014

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

GOGLIA RAFFAELE C.F. GGRFL76S06A783S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 921/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/09/200f r.g.n. 8051/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

12/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbimento o
rigetto dell’incidentale.

contro

Con sentenza del 5.2-10.9.2007 la Corte d’Appello di Roma rigettò il
gravame proposto da Goglia Raffaele nei confronti della Poste
Italiane spa avverso la pronuncia di prime cure, che aveva disatteso
la domanda di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto
concluso inter partes, relativo al periodo 24 luglio – 30 settembre
1998, “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza
di assenza per ferie nel periodo giugno – settembre”, ai sensi dell’art.

8 CCNL 26.11.1994.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Goglia Raffaele
ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato
con memoria.
La Poste Italiane spa ha resistito con controricorso, svolgendo a sua
volta ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui il ricorrente
principale ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 cpc).
La Corte territoriale ha respinto il gravame rilevando che, alla luce
delle espressioni usate dalla contrattazione collettiva, l’unico
presupposto per l’operatività della particolare autorizzazione
conferita fosse costituito dalla stipulazione del contratto a termine nei

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

limiti temporali giugno – settembre, nei quali, di norma, i dipendenti

fruiscono delle ferie.
Tale impostazione è stata diffusamente censurata con i due motivi di
ricorso, da esaminarsi congiuntamente, con i quali in sostanza il
ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia verificato
l’assolvimento dell’onere probatorio relativo alla effettiva sussistenza
delle ragioni di legittimazione dell’apposizione del termine e non
abbia tenuto conto della mancata indicazione del nominativo dei
lavoratori da sostituire.
2. Osserva la Corte, anche in sede di interpretazione diretta delle
disposizioni del contratto collettivo, come la giurisprudenza di
legittimità (cfr, per tutte, Cass., n. 4933/2007), decidendo su
fattispecie inerente l’ipotesi di assunzione a tempo determinato
prevista dall’art. 8 del CCNL 26.11.94 dei lavoratori postali “per
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie nel periodo giugno – settembre”, ha cassato la sentenza di

merito che aveva affermato l’obbligo di indicare nel contratto a
termine il nome del lavoratore sostituito ravvisando l’esistenza di una
violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della
normativa collettiva.
Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione
collettiva è autonoma rispetto alla previsione legale del termine
apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla
4
t

4588/2006) che l’art. 23 n. 56/87, che demanda alla contrattazione
collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie
tassativamente previste dall’art. 1 legge n. 230/62 – nuove ipotesi di
apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro,
configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati.
Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di
figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste
per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a
termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di
esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo
meramente “soggettivo”, consentendo (per la promozione
dell’occupazione e per la tutela delle fasce deboli) l’assunzione di
speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso
l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace
salvaguardia dei loro diritti.
L’art. 8, comma 2, CCNL 26.11.1994, per il quale “l’Ente potrà valersi
delle prestazioni di personale con contratto a termine (…) anche nei
seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre

(…)”, usando una formula diversa da quella della legge n. 230/62,
testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di
5

legge n. 230/62, in considerazione del principio (cfr, Cass., SU, n.

assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in

settembre).
Altre decisioni (cfr, ex plurimis, Cass., n. 26678/2005; 22417/2012),
decidendo su controversie inerenti alla stessa previsione pattizia,
hanno ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla
contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione
legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie
e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel
senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita
dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono
delle ferie.
Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsene, ritiene di
dovere dare continuità ai principi sopra ricordati, ai quali si è
conformata la sentenza impugnata.

2.1 11 profilo di censura inerente al difetto di prova sul rispetto del
limite percentuale delle assunzioni previste è inammissibile per una
pluralità di concorrenti ragioni; infatti:
– non trova specifico riscontro nei quesiti di diritto ai sensi dell’art.
366 bis cpc, applicabile ratione temporis nel presente giudizio;

è svolto in termini del tutto generici;

investe questione non trattata dalla sentenza impugnata, senza

che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, indichi i

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concomitanza, sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno –

termini e i modi con i quali la questione sarebbe stata devoluta al

3. In definitiva il ricorso principale va rigettato, con assorbimento di
quello incidentale, svolto in ordine alla dedotta risoluzione del
rapporto per mutuo consenso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito
l’incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3600,00 (tremilaseicento), di cui euro
3.500,00 (tremilacinquecento) per compenso, oltre accessori come
per legge.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013.

Giudice del gravame.

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