Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1784 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29644/2018 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Marta Di Tullio

presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio

Faà Di Bruno n. 15, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4401/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

26/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 27/6/2018 nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso, avverso il decreto in epigrafe indicato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. E’ superfluo dar conto del motivo di impugnazione, giacchè il ricorso va dichiarato improcedibile in quanto il ricorrente non lo ha depositato in atti dopo la notifica e non lo ha iscritto a ruolo, come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 24/10/2018.

Invero il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass., 09/11/2017, n. 26529; Cass., 10/01/2001, n. 252) (cfr. Cass. Sez. U n. 4859/1981 e Cass. Sez. U n. 6420/1981; cfr. poi analogamente Cass. n. 252/2001) e, nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha evidenziato la sussistenza del ricorso per cassazione ad essa notificato, ma poi non depositato, come risulta dal certificato della Cancelleria in atti.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

Il mancato deposito del ricorso osta all’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. 09/11/2017, n. 26529, così anche Cass. n. 33194 del 321/12/2018).

P.Q.M.

– Dichiara improcedibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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