Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1784 del 24/01/2018


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 1784 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

Rep.

DECRETO
Od.

sul ricorso 59-2017 proposto da:
AZIENDA

UNITA’

SANITARIA

LOCALE

FROSINONE

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GALELLA, che
lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrentecontro

CAPONERA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI LAZZARA, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrehte 2018
9

nonchè contro

VETRONE RENZA;
– intimati –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n.

6616/2015 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2015;

R.G.N. 59/2017.

IL PRESIDENTE

Letto l’atto di rinuncia depositato dall’ avv. Giovanni Lazzara difensore del
controricorrente;

Roma depositata in data 27 novembre 2015;
rilevato che la rinuncia redatta il 12/10/2017, e depositata in sezione il 18/12/2017, è
sottoscritta dal Commissario Straordinario pro tempore della ricorrente Azienda Unità Sanitaria
Locale di Frosinone Dott. Luigi Macchitella e dal suo difensore Avv. Francesco Galella;
ed è stata contestualmente in calce accettata e sottoscritta dal controricorrente dr. Mauro
Caponera nonchè dal suo difensore Avv.to Giovanni Lazzara;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione

premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza N. 6616/2015 della Corte di Appello di

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