Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1784 del 24/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017), n. 1784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17847/2016 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 13087/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 22/04/2016, depositata il 23/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – L’avv. F.S. propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 13087/16, pubblicata il 23.6.2018, con la quale questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal Ministero della giustizia, ha condannato quest’ultimo alle spese, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore dei contro ricorrenti, che ne aveva fatto istanza.
2. – Il ricorso è fondato.
Infatti, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi d’impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggior rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 16037/10).
2.1. – Pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ove dal riesame diretto degli atti emerga l’effettiva proposizione della domanda di distrazione”.
2. – La Corte (verificata affermativamente la proposizione dell’istanza di distrazione) condivide la relazione e dispone la correzione della,..atenza anzi detta nei sensi di cui in dispositivo.
PQM
La Corte dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 13087/16, nel senso che dopo le parole “ed accessori di legge”. debbano aggiungersi, leggersi ed intendersi le parole “disponendone la distrazione in favore dell’avv. F.S.”. Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce alla sentenza anzi detta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017