Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17839 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato ALBANO

MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE FILIPPO ERRICO

VITTORIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore nonchè

mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI

CALIULO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA (già ETR SPA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 302/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO

dell’8.4.09, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega

avv. Lelio Maritato) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 27 aprile 2009, la Corte d’appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da R.D. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa al pagamento di contributi omessi (e somme aggiuntive) relativi ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la sig.ra C.L. nel periodo 1996-2002, di cui il R. aveva sostenuto la natura autonoma.

La Corte territoriale ha raggiunto il proprio convincimento relativamente alla natura subordinata de rapporto di lavoro, ponendo a raffronto e valutando i dati emergenti da una sentenza (non passata in giudicato) di altro giudice che aveva respinto le domande della C. nei confronti del R. connesse alla dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quelli desumibili dal verbale ispettivo che aveva dato luogo alla vertenza, contenente anche dichiarazioni raccolte dagli ispettori, tra le quali anche quelle del R., valutate dai giudici come sostanzialmente ammissive della sussistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato.

Con ricorso notificato l’1-10 aprile 2010, R.D. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno con un unico motivo, relativo alla violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e art. 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e che conclude, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. col seguente quesito di diritto:

“Accerti la suprema Corte se vi sia logica e giuridica pregiudizialità tra il giudicato esterno, che accerti e dichiari l'”inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato rispetto ad altra e successiva sentenza, di natura previdenziale, tra soggetti parzialmente diversi, che invece ne presuppone l’esistenza, in relazione al versamento dei contributi previdenziali”.

L’Inps, anche per la S.C.CI. s.p.a., resiste alle domande con rituale controricorso.

L’intimata Equitalia Polis s.p.a. non si è costituita nel presente giudizio.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Va anzitutto ricordato che il quesito di diritto, in quanto richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo di diritto dall’art. 366 bis c.p.c., delimita conseguentemente, quale espressione sintetica del tema giuridico trattato idonea a tradursi nella affermazione di un principio di diritto da parte del giudice, l’ambito della censura formulata.

Ne consegue che nel caso in esame sono inammissibili le censure relative alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., sostenute nel corpo dell’unico motivo di ricorso con l’assunto che il giudice avrebbe errato nell’attribuire al verbale ispettivo INPS valore pienamente probatorio e per giunta un valore probatorio prevalente rispetto ad una sentenza.

Seppure sia possibile ipotizzare nell’ambito di tale censura anche la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza (di cui peraltro, nonostante la corretta affermazione che essa può comunque assumere valore documentale in ordine ai fatti con essa accertati, tali fatti non vengono in alcun modo indicati dal ricorrente che fa unicamente riferimento al giudizio finale della sentenza indicata, di rigetto della domanda della C.) nella valutazione degli elementi probatori acquisiti, si ricorda che tale valutazione compete al giudice di merito e non può essere investita in sede di legittimità da una valutazione sostanzialmente alternativa delle medesime risultanze istruttorie.

Per quanto riguarda infine il tema del quesito di diritto, il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte, il giudicato intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra gli stessi o alle spettanze dei secondi, non esplica infatti efficacia riflessa nei confronti dell’ente previdenziale rimasto estraneo a quel giudizio, in ragione dell’autonomia dei due rapporti, di lavoro e previdenziale (cfr, ad es. Cass. n. 16300/04).” E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, intendendo così dare continuità all’orientamento giurisprudenziale indicato.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INPS (anche per S.C.C.I. s.p.a) le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge; Nulla per le spese di Equitalia.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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