Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17838 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

12/02/09, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 10-11 marzo 2010, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto, con cinque motivi, la cassazione della sentenza depositata il 12 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Catania, aveva respinto l’appello proposto dalla società alla sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e successive integrazioni, “per esigenze eccezionali”, al contratto di lavoro subordinato con D.R.G. decorrente dal 31 marzo 2000, con conseguente accertamento di un rapporto a tempo indeterminato fin da tale data e condanna al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del 9 agosto 2002, detratto l’aliunde perceptum.

Coi motivi è stata dedotta:

a) la violazione dell’art. 1372, comma 1, artt. 1175, 1375 e 26907 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il rapporto di lavoro fra le parti si fosse comunque estinto per implicito mutuo consenso;

b) la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 nonchè degli accordi sindacali del 25.9.97, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, 24 maggio 1999 e 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss. c.c., in ragione del fatto che i giudici dell’appello avevano erroneamente ritenuto che l’esercizio del potere attribuito alle OO.SS. dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro fosse stato convenzionalmente limitato dalle medesime OO.SS. con riguardo alla ipotesi esaminata, al periodo fino al 30 aprile 1998;

c) l’insufficienza della motivazione sull’argomento di cui al precedente motivo;

d) la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 c.c., per essere la sentenza impugnata fondata sostanzialmente sul pregiudizio che l’art. 23 della legge indicata non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali e che non siano direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro;

e) la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 e della L. n. 230 del 1962, art. 3, laddove errando, la Corte avrebbe interpretato la fattispecie contrattuale in esame pretendendo che i lavoratori assunti a termine in base ad essa siano necessariamente impiegati nei servizi di nuova introduzione.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, la lavoratrice non si è costituita.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente al 1 marzo 2006 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69 (4 luglio 2009), è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni ad essi apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il relatore designato ha redatto ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. una relazione chiedendo al Presidente la fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La società ha depositato una memoria.

Quindi, dopo un rinvio a nuovo ruolo è stata nuovamente fissata la data dell’adunanza in camera di consiglio.

Il collegio concorda con il relatore relativamente alla manifesta infondatezza dei primi quattro motivi di ricorso e in parte del quinto.

Quanto al primo motivo, va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 cod. civ., comma 1, il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526).

In proposito, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello stesso per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403).

E’ poi consolidato l’orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione, se congniamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità della decisione (cfr., diffusamente, tra le altre, le sentenze citate).

Ciò posto in via di principio, si rileva che la Corte territoriale, dichiarando che la mera inerzia della parte lavoratrice non poteva essere interpretata come fatto estintivo del rapporto (in quanto tale effetto consegue dal concorso di altre circostanze significative, salvo i comportamenti correlati all’ordinaria cessazione del rapporto), ha fatto corretta applicazione di tali principi al caso in esame, facendo riferimento proprio a valutazioni di tipicità sociale con riguardo alla semplice inerzia della intimata nella situazione descritta (tenuto evidentemente conto delle circostanze notorie rappresentate dal tempo necessario a valutare l’eventuale illegittimità del termine e quindi rivolgersi al sindacato e/o all’avvocato, dalla necessità per quest’ultimo di impostare la causa e provvedere al tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. nonchè della altrettanto notoria circostanza relativa all’affidamento che il lavoratore “precario” normalmente fa sulla prospettiva di futuri contratti a termine – soprattutto nei riguardi di una società, come le Poste, che di tale tipologia contrattuale faceva al tempo ampio uso – e al timore di pregiudicare tale esito con l’iniziativa giudiziaria).

Una tale valutazione, proprio perchè ragionevolmente ancorata a parametri di tipicità sociale, non appare censurabile in questa sede di legittimità.

Anche gli altri tre motivi, e in parte il quinto che conviene trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati.

I giudici di merito hanno infatti individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, l’imposizione di un termine finale di efficacia alla causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro – di origine contrattuale collettiva (come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23) – relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, rilevando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998 e quindi in data antecedente a quella dei contratti di lavoro esaminati.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro della parte intimata per la causale indicata, in quanto stipulato successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, come sopra riassunte. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura svolti con i motivi in esame (salvo quanto subito si dirà,, che comunque, alla stregua delle considerazioni svolte, non potrebbero condurre all’accoglimento del ricorso.

Il collegio rileva peraltro che il ricorso contiene una seconda parte del quinto motivo (logicamente subordinata), con la quale la società, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Catania omesso di statuire in ordine al motivo di appello – riprodotto in ricorso – che aveva investito il capo della sentenza di primo grado di condanna della datrice di lavoro a risarcire alla D. R. i danni sofferti a causa dell’interruzione del rapporto in misura corrispondente alle retribuzioni perdute dalla data di ricezione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il motivo è manifestamente fondato, non risultando dalla sentenza alcuna pronuncia in ordine a tale motivo di appello.

Per tale ragione il ricorso va accolto nella parte indicata e la sentenza impugnata va corrispondentemente cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso per quanto di ragione e rigetta gli altri; cassa conseguentemente la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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