Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17837 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 38, presso lo studio dell’avv. DE FRANCESCO GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7515/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12.11.07, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli (per delega avv.

Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Giovanni De Francesco che chiede il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma modificava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta da C.V. contro i Ministeri dell’Interno e dell’Economia, nonchè dell’Inps per ottenere la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, mentre aveva rigettato la domanda intesa all’indennità di accompagnamento. La Corte territoriale rilevava che non vi era necessità di alcun procedimento amministrativo in relazione alla pensione di cui all’art. 12 perchè il diritto a detta prestazione era già stato riconosciuto dalla compenti commissioni mediche con decorrenza dalla domanda. La Corte territoriale condannava quindi l’Inps alla erogazione di detta pensione dalla domanda amministrativa in poi, rilevando che la C. aveva depositato certificazione della Agenzia delle Entrate datata 28 marzo 2007, che copriva tutto il periodo di riferimento. La Corte adita rigettava invece la domanda intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento, stante l’esito negativo della perizia svolta in appello, che confermava quella di primo grado.

Avverso detta sentenza ricorre l’Inps con un motivo, in cui si lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale tenuto conto della questione fatta in appello secondo cui la pensione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, era già stata materialmente pagata alla C. fino al settembre 2001 e poi sospesa per superamento del limite reddituale.

La C. resiste con controricorso e ricorso incidentale con cui si duole del mancato riconoscimento della indennità di accompagnamento;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso principale e di manifesta infondatezza del ricorso incidentale; Letta la memoria depositata dalla C.;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, e non scalfiti dalle argomentazioni di cui alla memoria;

Il ricorso principale, infatti, è ammissibile e manifestamente fondato, non avendo tenuto conto i Giudici d’appello che la pensione era già stata pagata, per cui la condanna di cui alla sentenza impugnata determinerebbe un doppio pagamento, come tale indebito.

Ciò però solo fino al settembre 2001, allorquando, come dichiara l’Istituto ricorrente, il pagamento venne sospeso per superamento del limite reddituale. Ed infatti, per il periodo da ottobre 2001 in poi si ripristina il diritto al pagamento, avendo la sentenza impugnata affermato che il limite reddituale per tutto il periodo di riferimento e quindi fino al 2007, non era stato superato, così infatti emergeva dalla certificazione della Agenzia delle Entrate del 28.3.2007, e su questo punto non è stata proposta impugnazione.

E’ invece manifestamente infondato il ricorso incidentale dal momento che ben due consulenti hanno escluso che la parziale epilessia motoria da cui la C. è affetta le conferisca il diritto all’indennità di accompagnamento e non sono state mosse critiche specifiche alle conclusioni dell’ausiliare, ma solo considerazioni di ordine generale sul diritto a questa indennità, facendo peraltro incongruo riferimento ad affezioni del tutto diverse, come il morbo di Parkinson e di Alzheimer;

Previa riunione dei due ricorsi, va accolto il principale e rigettato l’incidentale; la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta l’incidentale e accoglie il principale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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