Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17836 del 30/08/2011
Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17836
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposta da:
UNICREDIT SPA (OMISSIS) (già denominata Unicredito Italiano SpA)
in persona rispettivamente del Quadro Direttivo di 4^ livello e
Quadro Direttivo di 3^ livello – legali rappresentanti, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BOER PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., P.F., T.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio
dell’avv. COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avv. CARLO CESTER, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
UNICREDIT SPA (OMISSIS) (già denominata Unicredito Italiano SpA)
in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BOER PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 76/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del
7.5.09, depositata il 09/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato
Bruno Cossu che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
OSSERVA
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trieste, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da P.G. e da altri due ex dirigenti originariamente della Banca del Friuli, poi, a seguito di complesse vicende, nei confronti della Unicredit spa concernente il diritto al rimborso delle spese per assistenza sanitaria, previsto dalla Delib. della Banca del Friuli 9 maggio 1989. Il trattamento di assistenza, rilevava la Corte territoriale, da considerarsi come uso negoziale, era rimasto integro per circa 26 anni, anche quando entrò in vigore, nel 1978, il Servizio Sanitario Nazionale, e vi era la prova che i dirigenti si erano sempre opposti alla soppressione del relativo fondo, mentre gli omessi versamenti a carico dei dirigenti previsti dal regolamento, dovevano considerasi la logica conseguenza della analoga precedente iniziativa datoriale.
Avverso detta sentenza ricorre l’Unicredit spa, mentre i pensionati resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato, cui l’Unicredit ha risposto con controricorso; Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1901 cod. civ., perchè il mancato versamento della contribuzione a carico dei dirigenti prevista dal regolamento invocato precluderebbe la erogazione del rimborso richiesto, trovando giustificazione nell’art. 1460 cod. civ. e con il secondo mezzo si denunzia difetto di motivazione;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso principale;
Letta la memoria depositata dal ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dalle argomentazioni di cui alla memoria;
Ed infatti appare incongruo il riferimento all’art. 1901 cod. civ., che vale solo per il contratto di assicurazione, e quindi è estraneo alla fattispecie, trattandosi di erogazione a carico direttamente del datore di lavoro, in base al regolamento del 1989, non avendo il Fondo personalità autonoma. Nè si può imputare ai dirigenti pensionati alcun inadempimento, non essendo loro consentito alcun versamento al fondo a seguito della sua soppressione per iniziativa dello stesso datore di lavoro attuale ricorrente, che è stato quindi considerato inadempiente dalla sentenza impugnata, senza che su questo punto siano svolte censure. Ed è quanto rilevato dai Giudici d’appello, per cui infondato è anche il secondo motivo, e cioè che la soppressione del fondo, elemento ormai intangibile essendo stato escluso il diritto al suo ripristino, impediva il versamento della contribuzione a carico di dipendenti.
Previa riunione dei ricorsi, quello principale va rigettato con assorbimento dell’incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi e duemila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011