Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17836 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 130/2011 proposto da:

MASTERCONSUL SRL, (già DATAGAB SRL) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N.

COLAJANNI 3, presso lo studio dell’avvocato OTTORINO GIUGNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO PAGLIANI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

COSENZA UFFICIO TERRITORIALE DI PAOLA, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 300/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CALABRIA, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Masterconsul ha impugnato un avviso di accertamento con cui si negava un credito di imposta risultante da agevolazioni fiscali agli investimenti.

La Commissione provinciale di Cosenza con sentenza 12.4.2007, ha rigettato il ricorso, confermando la tesi dell’Agenzia circa il mancato rinvenimento in azienda dei beni per il cui acquisto era stato inizialmente riconosciuto l’incentivo.

La Commissione Regionale con sentenza 13.11.2009 confermava la decisione di premo grado.

La società ora ricorre per cassazione con un unico motivo, con cui si denuncia nullità della sentenza per l’omessa comunicazione della data di udienza che ha impedito alla contribuente di partecipare al giudizio di secondo grado.

Non si è costituita l’Agenzia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata ha ritenuto di dover confermare l’avviso di accertamento, che negava il credito di imposta, riconosciuto inizialmente quale agevolazione per l’acquisto di beni produttivi. Essenzialmente, i giudici di secondo grado hanno dato peso alla circostanza del mancato rinvenimento di tali beni nella sede della società.

1.- Con l’unico motivo la società lamenta nullità della sentenza a causa della omessa comunicazione della udienza di trattazione, omissione che ha impedito alla contribuente di partecipare al giudizio di secondo grado.

Il motivo è fondato.

V’è da dire che la società, con l’atto di appello, aveva eletto domicilio presso l’avv. Stefania Proto, in Scalea, Viale 1 maggio, n. 45.

La comunicazione della udienza risulta indirizzata, si, a quell’indirizzo, ma non all’avvocato domiciliatario, bensì alla persona del legale rappresentante. Con la conseguenza che la comunicazione non ha avuto buon esito, non essendo conosciuta in via 1 Maggio alcuna persona che si chiamasse con il nome del legale rappresentante della società.

L’atto è stato conseguentemente restituito dal notificatore con la dicitura “sconosciuto al civico”.

E’ insegnamento di questa Corte che “in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del D.Lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto. la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli” (Sez. Un. n. 13654 del 2011; Sez. 6, ord. N. 97 del 2014).

L’avviso di udienza dunque non è pervenuto alla società, per l’errore nella indicazione del destinatario domiciliatario, essendo la notifica indirizzata al legale rappresentante anzichè al difensore presso cui la contribuente aveva eletto domicilio. L’irregolarità della notifica ha comportato omessa comunicazione della udienza, vizio dal quale discende la nullità della sentenza (Sez. 6, ord. N. 1786 del 2016; Sez. 5, n. 23607 del 2012).

La sentenza che conseguentemente ha pronunciato nel merito, in assenza dell’appellante, va cassata con rinvio ad altro giudice.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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