Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17836 del 08/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17836 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

.;e

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 5216-2013 proposto
da:
AGENZIA MARITTIMA EUROPA SRL IN LIQUIDAZIONE
01346780594 in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio
degli avvocati MAZZOCCO ENNIO e PICCIANO MARIA
GRAZIA, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO,
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584;
– intimate –

Guka
ki

Data pubblicazione: 08/08/2014

avverso la sentenza n. 513/2013 del TRIBUNALE dil ROMA del
7.1.2013, depositata l’11/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

L’Agenzia Marittima Europa s.r.l. in liquidazione ha proposto
regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma
n.513 del 11.01.2013 di rigetto della domanda da esa ricorrente
proposta nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato e dell’Agenzia delle Dogane per il pagamento, eventualmente
anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., di compensi e spese conseguenti
all’incarico di custode di una motonave sequestrata, affidatole dal
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma con
provvedimento del 11.11.1999 e di agente marittimo raccOrnandatario,
affidatole con provvedimento del 16.11.1999 n.11769/262.
L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia
delle Dogane non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.
380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico
ministero, il quale ha richiesto la dichiarazione di irAmmissibilità
dell’istanza di regolamento.
E’ stata depositata memoria di replica di parte ricorrente.
Motivi della decisione
1. Innanzitutto il Collegio ritiene superata la preliminare questione
di inammissibilità del ricorso sollevata dal P.G. in considerazione del
mancato deposito, alla data della requisitoria, degli avvisi di
ricevimento attestanti il perfezionamento della procedura gotificatoria
del ricorso per regolamento. E ciò in quanto — come evidenziato da
Ric. 2013 n. 05216 s3.z.M3 – ud. 26-06-2014
-2-

Svolgimento del processo

parte ricorrente nella memoria di replica alle conclusioig del P.G. detti avvisi risultano depositati in cancelleria in data 17 giugno 2014.
Siffatto deposito deve considerarsi tempestivo e rituale sulla
falsariga di principi affermati dalle Sezione Unite con riguardo ai ricorsi
trattati in pubblica udienza o con la procedura camerale di cui all’art.

febbraio 2008, n. 2520), con la precisazione che — trattandosi di ricorso
per regolamento di competenza avviato alla procedura camerale ex art.
380 ter cod. proc. civ., per la quale non è prevista la presenza delle parti
all’adunanza camerale — il termine ultimo per il deposito dell’avviso di
ricevimento va individuato in quello (qui rispettato) previsto per le
memorie ai sensi del comma 2 dello stesso art. 380 ter cod. proc. civ.,
con cui si esauriscono le attività difensive.
2. Il ricorso va, comunque, dichiarato inammissibile sotto l’altro
profilo evidenziato dal P.G.; e cioè per la considerazione’ che esso ha
ad oggetto una sentenza che, in alcun modo, può coiniderarsi una
decisione sulla competenza.
Il dispositivo è, infatti, di rigetto della domanda e i contenuti della
motivazione sono coerenti con tale impostazione, mudvendo dalla
considerazione che la questione era già stata oggetto di dite giudizi di
opposizione (proposti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato) avverso i decreti ingiuntivi di pagamento ottenuti dall’Agenzia
Marittima Europa per il compenso della medesima attività di custode.
In particolare il Tribunale — precisato che le opposizioni erano state
accolte, per la considerazione che la competenza sulla liquidazione del
compenso spetta al P.M. il quale decide ex art. 263 co. 2 cod. proc.
pen. con decreto motivato, soggetto ad opposizione, sulla quale
provvede il G.I.P. in esito 9112 procedura camerale ex art. 127 cod.
proc. pen. — ha osservato che le due sentenze in data 18.04.2003 e
Pic. 2013 n. 05216 se
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3 – ucl. 2. 06 2014

119 i

380 bis cod. proc. civ. (cfr. sentenze 14 gennaio 200, n.627; 04

22.04.2003, che avevano deciso sulle opposizioni, erano passate in
giudicato, ritenendo che, di conseguenza, la domanda dovesse essere
«necessariamente respinta».
Orbene — come osservato dal P.G. — la circostanza che le
precedenti decisioni trattassero la questione di competenza non

competenza del Tribunale. Invero ciò che il Tribunale ha rilevato è la
preclusione del giudicato, inferendone (senza alcuna decisione sulla
propria competenza) il rigetto della domanda; con la conseguenza che
di siffatta statuizione la parte ricorrente avrebbe dovuto dolersi con
l’appello e non già con il regolamento di competenza.
In definitiva il ricorso per regolamento va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità
non avendo le parti svolto attività difensiva.
3. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato notificato in
data (13 febbraio 2013) posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar
atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, atteso che la norma trova applicazione in
ragione della natura impugnatoria del regolamento (cfr. Cass. ord. 22
maggio 2014, n. 11331). Invero, in base al tenore letterale della
disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti
per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto
dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato
alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo — ed altrettanto
oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione — del rigetto
integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione
normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
Ric. 2013 n. 0521
-4-

comporta affatto che la decisione qui impugnata abbia ad oggetto la

t.

funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana eroRzione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dellart. 13 co. 1

quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei, presupposti

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma 26 giugno 2014

per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a

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