Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17835 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Direzione Affari Legali di Poste Italiane Spa, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI

LEGALI di POSTE ITALIANE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato

LIBRERA MARIAROSARIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., S.R., S.A., L.

D., C.V., T.P., B.F.,

N.V., A.F., C.A., .

R.A., P.R.P., RU.AN.,

S.U., N.V., P.S., V.

C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 230/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

17/12/08, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha accolto la domanda proposta da M.R. ed altri sedici lavoratori nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell’indennità cd. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltrechè di autista, stabilita con l’accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non più corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;

Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso;

i lavoratori sono rimasti intimati.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di “agente unico” corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che “Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dall’art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo.”.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese, essendo lavoratori rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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