Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17835 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. II, 26/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/08/2020), n.17835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19916-2019 proposto da:

I.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA, 46,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARDINALI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FEDERICO MUZI, STEFANO MINGARELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE DI FIRENZE – SEZIONE

DI PERUGIA, PROCURATORE GENERALE C/O CORTE DI CASSAZIONE,

PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D’APPELLO PERUGIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al RG 7392/2017 del TRIBUNALE di

PERUGIA, depositata il 11/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per

l’accoglimento di ricorso, con la cassazione dell’ordinanza

impugnata e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.U., nato in Nigeria il 30 marzo 1977, ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Perugia, sezione specializzata per la protezione internazionale, pubblicata in data 11 maggio 2019, che ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze – Sezione di Perugia.

2. Il Tribunale, ritenuto superfluo disporre l’audizione peraltro neppure specificamente richiesta dal ricorrente, ha confermato il diniego sia del riconoscimento dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, sia di quella umanitaria.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, travisamento dei fatti di causa, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; violazione del contraddittorio, e si contesta la mancata audizione del ricorrente, che era stata richiesta con il ricorso, e che avrebbe dovuto essere disposta non essendo stata effettuata la videoregistrazione dell’audizione svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, e art. 17 e si contesta, con riferimento al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, la valutazione della situazione oggettiva che interessa la Nigeria, quale emerge da report affidabili quale il rapporto di Amnesty International 2017-2018, erroneamente minimizzata dal Tribunale.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e si contesta, con riferimento al diniego della protezione umanitaria, la mancanza di valutazione della situazione del ricorrente.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel ritenere che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, a pena di nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (ex plurimis, Cass. 31/01/2019, n. 2817; Cass. 11/12/2018, n. 32029; Cass. 05/07/2017, n. 17717).

4.2. Nella specie il ricorrente ha riportato, in ossequio al principio di specificità, la richiesta istruttoria formulata nel ricorso, ed ha chiarito che non esisteva videoregistrazione dell’audizione dell’audizione svoltasi dinanzi alla Commissione territoriale.

5. La nullità del provvedimento impugnato, mentre rende superfluo l’esame dei rimanenti motivi, impone la cassazione con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà a disporre l’audizione del ricorrente prima di esaminare la domanda, regolando all’esito anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

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