Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17835 del 08/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17835 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal
Tribunale di Sulmona, con ordinanza R.G. 593/2012 del 9.1.2013,
depositata il 1412013, nel procedimento pendente fra:
PECILLI MARIO, PECILLI LAURA;
EQUITALIA CENTRO SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 1.5 marzo 2012 il Giudice di pace di Sulmona
— innanzi al quale Laura e Mario Pecilli avevano proposto opposizione
avverso due cartelle di pagamento per complessive € 307,21, ad essi
notificate da Equitalia Centro s.p.a. per violazioni del C.d.S. — ha
declinato la propria competenza, ritenendo che, trattandosi di
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. pro. civ., fosse

Data pubblicazione: 08/08/2014

4:

competente il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice
dell’esecuzione.
Con ordinanza in data 14 gennaio 2013, il Tribunale di Sulmona —
innanzi al quale la causa è stata riassunta – ha sollevato conflitto,
declinando la propria competenza per ragioni di materia e territorio,

art. 615 cod. proc. dv., la competenza spettava al Giudice di pace di
Sulmona, sia per la natura del credito, concernente violazione del
codice della strada, sia perché la cartella esattoriale era stata notificata
nel luogo ove ha sede il giudice di pace.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.
380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico
ministero, il quale ha richiesto la dichiarazione di competenza del
Giudice di pace di Sulmona.

Motivi della decisione
Dall’esame degli atti di causa — consentito in ragione della qualità di
giudice del fatto processuale, riservata a questa Corte in sede di
regolamento — emerge che gli opponenti hanno impugnato le cartelle
esattoriali ad esse notificate nel febbraio 2012, corgestando la
determinazione quantitativa della somma intimata sul presupposto
della non debenza della maggiorazione di cui all’art. 27 L. n. 689 del
1981, trattandosi di violazioni del C.d.S..
L’azione va, dunque, qualificata come opposizione all’esecuzione
non ancora iniziata (c.d. a precetto) con conseguente applicabilità della
regola di competenza dettata dall’art. 615 comma 1 cod. proc. civ., in
ragione della quale l’opposizione va proposta innanzi al giudice
competente per materia o per valore e per territorio a norma dell’art.
27 stesso codice. In particolare, trattandosi di opposizione avverso
provvedimento sanzionatoti°, è competente il giudice ipdicato dalla
Ric. 2013 n. 02903 sez. M3 – ud. 26-06-2014
-2-

sulla considerazione che, trattandosi d’opposizione all’esecuzione ex

legge come competente per

materi9 e valore in ordine alla

contestazione del titolo, giacchè l’opposizione di cui al citato art. 615,
in quanto proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione al
verbale di accertamento della violazione al codice della strada, va
conformata a quella dettata per l’azione recuperata (cfr. Cass. ord. 21

Orbene, ai sensi del comb. disp. dell’art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 e 6 del clig-s. 1 settembre 2011, n. 150 (qui applicabile
ratione temporis,

risultando il presente giudizio instaurato

successivamente all’abrogazione dell’art. 22 bis della L. n. 689 del
1981.), salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del cit. art. 6 e salve le
competenze stabilite da altre disposizioni di legge (ipotesi, che qui non
ricorrono), l’opposizione si propone davanti al giudice di pace (e ciò
indipendentemente dalla riferibilità delle infrazioni contestate al C.d.S.,
valorizzata nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto). Si tratta di un
concorrente criterio di competenza per materia e per valore che, nella
specie, individua il giudice competente a conoscere dell’opposizione
nel Giudice di pace di Sulmona, non essendo neppure posta in
discussione la competenza del foro di Sulmona ai sensi dell’art. 27 cod.
proc. civ..
In definitiva l’istanza per regolamento di competenza va accolta e
va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sulmona con
termine di legge per la riassunzione.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità
non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sulmona
davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la
riassunzione.
Ric. 2013 n.
-3-

– ud 26-06-2014

febbraio 2012, n. 2531).

7-

Roma 26 giugno 2014
IL PRESIDENTE

Il Furizianaludiziario

Pay TALA O

DEPOSITATO IN CAI)ICELLERIA
13 AGO, 20w
Roma,
.

dott. Mario Finocchiaro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA