Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17834 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E.B., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

13.5.09, depositata l’8/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli (per delega avv.

Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da T.E.B. e F.S. nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione in godimento, ottenuta cumulando la contribuzione versata presso l’Inpdai con quella versata in precedenza presso il Fondo Elettrici, affermando che l’Inps (successore dell’Inpdai) aveva illegittimamente applicato il limite soggettivo rappresentato dalla misura massima della pensione dovuta al soggetto che disponesse della sola contribuzione Inpdai;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso; le parti private sono rimaste intimate;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è già stato affermato (tra le tante Cass. n. 724 del 14/01/2009) che ” In tema di anzianità contributiva maturata presso l’INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall’INPDAI (nella specie, Fondo elettrici), in forza della normativa che disciplina la materia – D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 – sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (art. 1 del citato D.P.R. n. 58), l’uno rilevante per il calcolo della pensione, l’altro introdotto come limite “in ogni caso” all’importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’INPDAI “ai sensi del comma precedente”, cioè secondo il regime generale dell’INPDAI, il quale non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello “ius superveniens”, nella specie l’introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

Tale disciplina – nel delineare l’anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, la cui utilità è evidente ove l’interessato non abbia raggiunto la “massima” anzianità contributiva dei quaranta anni – non pone dubbi di legittimità costituzionale: il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all’INPDAI, nè sussiste lesione del principio dell’affidamento perchè la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza dipende da un’opzione espressa in epoca successiva all’introduzione della norma comportante il limite;

infine, il carattere formale del rinvio, confermato dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, in attuazione della delega di cui alla L. n. 335 del 1995, conferita per l’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, esclude la pretesa abrogazione implicita dell’altro limite D.P.R. n. 58 citato, ex art. 1 comma 2, ad opera del D.Lgs. n. 181 del 1997, suscettibile di nuove disarmonie tra assicurati INPDAI. Ritenuto che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Torino, che si atterrà al principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA