Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17834 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 28017-2018 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SCRL, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DALMAZIA 10, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MENNA,

rappresentata e difesa dagli avvocati FILIBERTO PASCA e ALESSANDRO

PASCA, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

D.V.G.; FALLIMENTO della CENTRO DETERSIVI DI

D.V.G. & C. s.a.s., in persona del Curatore pro-tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRO 26, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA BULDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIERO DE MARTINO, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 7022/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso del 16.6.14 la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Nocera s.c.r.l. premesso che il giudice delegato del fallimento della Centro Detersivi s.a.s aveva accolto parzialmente la sua domanda (ammettendo al passivo la somma di Euro 220.858,86 in privilegio, oltre interessi legali ex art. 2755 c.c. e interessi convenzionali fino alla dichiarazione di fallimento, e la somma di Euro 77.480,18 oltre interessi legali in chirografo), propose opposizione allo stato passivo e la conseguente ammissione al passivo del fallimento: in via privilegiata e grado ipotecario delle ulteriori somme di Euro 25.047,09 per interessi maturati dal 26.2.09 al 7.2.14 e di Euro 46.963,29 per interessi maturati dal 26.2.09 al 7.2.14 sul contratto di mutuo al tasso del 6,50% e del 7,40%; l’ammissione al passivo delle spese della procedura esecutiva e della somma di Euro 193.431,28 per scoperto del conto corrente e di Euro 26.464,75 quale differenza di interessi convenzionali non riconosciuti sul conto anticipi-fatture.

Si costituì il fallimento resistendo alla domanda.

Con decreto del 24.7.18, il Tribunale di Nocera Inferiore respinse l’opposizione, osservando che: la ricorrente non aveva provato il credito, avendo prodotto i soli estratti-conto, per la gran parte privi della certificazione di cui all’art. 50 T.U.B., mentre la curatela aveva disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dalla banca; circa le spese sostenute nella procedura esecutiva, il solo credito maturato dai soggetti di nomina giudiziaria era da ammettere in privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., mentre le spese sostenute nella procedura esecutiva sarebbero da ammettere in chirografo, una volta liquidate dal giudice dell’esecuzione.

La banca ricorre in cassazione con tre motivi.

Resiste il fallimento della Centro Detersivi di D.V.G. e C. , s.a.s., con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719, c.c., lamentando che il Tribunale aveva erroneamente escluso la causa di prelazione ipotecaria in ordine agli interessi convenzionali sui mutui ammessi al passivo sulla base del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dalla banca, senza però considerare che i documenti in copia erano stati prodotti al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso e incompleto esame della documentazione e la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 116 c.p.c., in quanto: la banca aveva allegato la stessa documentazione posta a base della c.t.u. in altro giudizio a riprova dello scoperto di c.c.; era stata prodotta c.t.p. di contestazione delle risultanze della c.t.u.; nessuna eccezione era stata sollevata sulla valenza probatoria della documentazione prodotta.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2755 e 2770, c.c., non essendo state ammesse al passivo le spese relative alla procedura esecutiva immobiliare.

Il collegio ritiene che la causa debba essere rinviata alla pubblica udienza in ordine alla questione oggetto del primo motivo del ricorso. Al riguardo, dagli atti emerge che la società, poi fallita, ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche prodotte dalla banca; il Tribunale ha ritenuto che non era stato possibile accertare in altro modo la suddetta conformità in considerazione delle deduzioni generiche svolte dal ricorrente sul punto, rigettando pertanto il ricorso, ex art. 98, L. Fall.

Ora, sulla questione delle modalità del disconoscimento della conformità delle fotocopie ai documenti originali sono emersi due orientamenti interpretativi di questa Corte.

Secondo un primo indirizzo, l’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (Cass., n. 4476/09; n. 13425/14; n. 4053/18).

Alla stregua di altro orientamento, si ritiene che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass., n. 27633/18; n. 29993/17; n. 16557/19).

Pertanto, secondo quest’ultimo orientamento, il disconoscimento deve avvenire attraverso la specificazione dei profili per i quali le copie contestate differiscono dagli originali, non essendo sufficiente la mera impugnazione generica, o con clausole di stile.

Alla luce di tali diversi orientamenti interpretativi dell’art. 2719 c.c., ricorrono dunque i presupposti per rinviare la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sez. I civile.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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