Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17834 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 10/07/2017, dep.19/07/2017),  n. 17834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 653/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Imprenditoria Alberghiera Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi

Scarpa, con domicilio eletto presso l’Avv. Bernardo De Stasio, in

Roma, via Federico Cesi n. 72, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 121/1/2009, depositata il 16 novembre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa per aver la contribuente, che aveva optato dal 2003 per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, indebitamente utilizzato individualmente un proprio credito Iva del 2002 per una compensazione orizzontale, ritenendo tale facoltà preclusa solo alle società controllate e non anche alla società controllante;

– deduce l’Ufficio, con un motivo, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73,D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 nonchè D.M. 13 dicembre 1979, artt. 4 e 5, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’opzione per la procedura dell’Iva di gruppo comporta il trasferimento delle risultanze periodiche di tutte le società, controllate e controllante, nella liquidazione periodica dell’Iva di gruppo, con perdita, per le singole società, ivi compresa la controllante, della titolarità dei crediti, che vengono imputati al gruppo, sicchè resta preclusa anche alla controllante la possibilità di compensazione orizzontale con debiti propri.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il ricorso è fondato;

– la questione, invero, è stata già oggetto di recente specifica disamina da parte di questa Corte con la sentenza n. 12642 del 19 maggio 2017, nella cui motivazione è stato precisato “Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. Ed è sempre la capogruppo che può procedere alla cd. compensazione orizzontale, ma del solo credito iva di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi. Un dato è quindi indubbio, ossia che le società del gruppo perdono la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche, che sono trasferiti alla capogruppo entro il termine di liquidazione dell’imposta e da questa annotati nei propri registri.”;

– ne deriva che nella vicenda in esame, omologa a quella già esaminata dalla Corte, per l’anno d’imposta 2003, era applicabile questa procedura, nel cui ambito “si doveva tener conto delle eccedenze detraibili di ciascuna società del gruppo. Eccedenze, che queste società, in base al D.M. del 1979, dovevano trasferire alla controllante e che comunque, in base al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 non potevano essere oggetto di autonoma ed individuale compensazione” e nel novero delle eccedenze doveva dunque rientrare anche il credito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta antecedente a quello in cui il regime in questione era divenuto operativo atteso che “l’espressione “eccedenza detraibile” contenuta nell’art. 73 possiede, sul piano letterale, un indubbio ed univoco significato nel senso del puro e semplice riferimento all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata – o anche dalla stessa controllante -, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, tale da non consentire all’interprete di introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo della norma, chiaramente desumibile dal suo tenore testuale (art. 12 preleggi)”;

– si può osservare, del resto, che “Qualora il legislatore avesse inteso attribuire alla formula indicata una portata più ristretta di quella fatta palese dal significato proprio delle parole utilizzate, avrebbe dovuto farlo espressamente, specificando che dall’ammontare dell’eccedenza detraibile debba essere scorporato l’importo corrispondente ai crediti riportati dagli anni precedenti all’attivazione del regime dell’iva di gruppo”, operazione questa effettivamente compiuta con la legge finanziaria del 2008 (L. n. 244 del 2007) con la quale ha espressamente stabilito, in uno con apposita disciplina transitoria, che “agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, dagli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma”;

– va infine precisato – profilo peraltro già affrontato nella decisione n. 12642 del 2017 su citata – che, in assenza di una diversa e specifica regolamentazione, restano soggetti alla disciplina su descritta sia le eccedenze delle annualità pregresse delle controllate che della capogruppo, la quale può sì utilizzare i crediti in compensazione (anche orizzontale) ma solo per l’Iva di gruppo e non in via individuale;

– in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese, riesaminerà la fattispecie, tenendo conto che l’eccedenza detraibile relativa all’anno d’imposta 2002 vantata dalla società Imprenditoria Alberghiera Spa va considerata nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo e non già individualmente compensata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017.

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