Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17833 del 30/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 30/08/2011), n.17833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposta da:

N.I.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio

dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAL BO DANIELA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO di ORTOFONOLOGIA SRL (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato DESIDERI GIOVANNI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4263/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26/05/08, depositata il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Dal Bo Daniela, difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da N.I.E. nei confronti dell’Istituto Ortofonologia srl, per l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte adita, premesso che il rapporto, durato dal 1981 al 2001 per lo svolgimento di attività didattico scientifica e terapeutica, era stato formalizzato inizialmente come contratto di prestazione d’opera e quindi come collaborazione coordinata e continuativa, escludeva la sussistenza del requisito della subordinazione sulla base dei seguenti elementi: la ricorrente non era obbligata a partecipare alle riunioni mensili in cui si impartivano ordini e direttive in ordine allo svolgimento dell’attività terapeutica; il fatto che la sua attività venisse svolta in orari predeterminati (mediamente 24 ore di lavoro settimanale) dalla società non era indice di subordinazione, ma derivava dalla necessità di coordinamento con le esigenze della società medesima e degli allievi e pazienti, peraltro la fissazione degli orari avveniva anche sulla base delle esigenze della ricorrente, come dimostrato dal fatto che non lavorava nelle giornate di mercoledì e di lunedì in cui era impegnata in attività professionale autonoma svolta presso altro studio professionale; non vi era obbligo di presenza al di fuori dei giorni e delle ore concordate; il periodo di ferie coincideva con la chiusura dell’Istituto; non era emersa la sua sottoposizione al potere disciplinare, perchè, come riferito dallo stesso teste di parte ricorrente, la N. in una occasione aveva rifiutato, senza conseguenze negative sul rapporto, di inserire un ulteriore appuntamento nella giornata; la Corte disattendeva poi le censure con cui la ricorrente lamentava che non fosse stata valutata la notevolissima durata del rapporto, la coincidenza dell’attività da lei svolta con l’oggetto sociale, l’assenza di una neppur minima organizzazione imprenditoriale e di rischio di impresa e la corresponsione di un compenso fisso , sul rilievo che, una volta escluso l’assoggettamento al potere gerarchico del datore, tutte dette circostanze non erano decisive a qualificare il rapporto come subordinato, essendo ben compatibili con un rapporto di lavoro autonomo;

Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso con un unico complesso motivo, con cui si denunzia violazione dell’art. 2094 cod. civ. e difetto di motivazione;la società resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria della ricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non scalfiti dagli argomenti di cui in memoria;

Infatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (tra le tantissime Cass. n. 326 del 16/01/1996) che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.

L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, ‘ fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede – se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale”;

Nella specie la Corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi che si assumono non considerati, ivi compreso il fatto che si trattava di lavoro di natura intellettuale, ma valutate tutte le circostanze, ha esaurientemente e logicamente ritenuto che queste fossero ben compatibili con un rapporto di natura autonoma, di talchè con il presente ricorso si richiede nella sostanza di rinnovare il giudizio di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito;

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi e duemila Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2011

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