Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17833 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

SS, Apostoli n. 66, presso lo Studio Legale e Tributario “Leo e

Associati”, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Leo, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 120/14/12, depositata il 21 febbraio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Francesca Eugeni (per delega) per il ricorrente e

l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

trattazione congiunta col ricorso avverso la sentenza di

revocazione, o, in subordine, per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, per IRPEF del 2003, a titolo di maggior reddito derivante dalla partecipazione nella Edil F. s.r.l., a ristretta base sociale, in conseguenza dell’accertamento eseguito nei confronti della società;

– l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

– con istanza del 10 febbraio 2016, il ricorrente ha chiesto la riunione del ricorso ad altri connessi e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere poichè la sentenza impugnata è stata, in parte qua, oggetto di revocazione ad opera di sentenza della CTR del Lazio n. 116/01/13 del 14 febbraio 2013;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– Il ricorrente, nella memoria, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per mancanza di “alcun interesse alla prosecuzione dell’odierno procedimento”, a seguito della circostanza che la sentenza impugnata, come detto in narrativa, è stata oggetto di revocazione da parte della CTR del Lazio, la quale, in particolare, in sede rescissoria, ha rigettato l’appello dell’Ufficio relativamente al reddito personale dello stesso ricorrente (avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate – r.g.n. 8785/14 -, tuttora pendente);

– la richiesta è stata ribadita dal difensore all’odierna udienza pubblica;

– va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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