Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17832 del 26/08/2020

Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/08/2020), n.17832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10769 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

I.G., (C.F.: SCC GNT 52T15 F5923) rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Simona

Di Fonso (C.F.: DFN SMN 70M60 G482V);

– ricorrente –

nei confronti di:

ROMA CAPITALE, (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 20660/2017,

pubblicata in data 2 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13

luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.G. ha proposto opposizione nei confronti di Roma Capitale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, in relazione ad una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative (per l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni).

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dallo stesso I. in relazione al solo capo della decisione relativo alle spese di lite.

Ricorre l’ I., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,133 e 327 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3. Palese travisamento di prova documentale costituente atto pubblico rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5 (principio affermato da Cass. civ., Sez. 1,25/05/2015, n. 10749)”.

Il motivo è fondato.

Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di primo grado recava un’unica data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria (quella del 25 novembre 2015, data in relazione alla quale l’appello era certamente tempestivo).

Il giudice di secondo grado ha ritenuto però decisiva, in senso contrario, la circostanza che la controversia risultava decisa in data 22 novembre 2013 e che alla relativa sentenza era stato attribuito un numero cronologico riferito all’anno 2013: ha quindi ritenuto che la pubblicazione dovesse ritenersi intervenuta al più tardi in data 31 dicembre 2013, con conseguente tardività dell’appello, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., richiamando i principi espressi da una decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016, Rv. 641078 – 01).

La fattispecie concreta non risulta peraltro coincidere con quella presa in considerazione nella decisione richiamata dal giudice di secondo grado, e la relativa statuizione risulta in realtà difforme dall’orientamento di questa Corte (cui intende darsi continuità) relativo all’ipotesi nella specie effettivamente ricorrente, secondo cui “in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell’individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell’eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019, Rv. 653376 – 01; nel medesimo senso: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018, Rv. 649658 – 01).

L’appello era da ritenersi tempestivo e, di conseguenza, la decisione del tribunale che ne ha dichiarato l’inammissibilità, invece di decidere nel merito, va cassata affinchè in sede di rinvio possa essere esaminato il merito del gravame.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Con riferimento al merito dell’appello dichiarato inammissibile. Eventuale decisione ex art. 384 c.p.c. da parte della Suprema Corte. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3”.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo. Esso riguarda infatti il merito del gravame, che dovrà essere esaminato in sede di rinvio.

3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo; la decisione impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2020

 

 

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