Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17832 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.19/07/2017), n. 17832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16274-2012 proposto da:
M.M.C., elettivamente domiciliato in CORLEONE VIA
ROMA 57, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO MAURIZIO LA VENUTA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,
depositata il 02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. M.M.C. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 66/25/11 del 22 giugno 2009 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di irrogazione sanzioni, per l’importo di Euro 12.350,00, notificatole dall’agenzia delle entrate in relazione al verbale ispettivo 2 maggio 2005; verbale che aveva rilevato l’impiego, nella cartoleria da lei condotta, di una dipendente non risultante dalle scritture e dall’altra documentazione obbligatoria (D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3 convertito in L. n. 73 del 2002).
La commissione tributaria regionale ha rilevato, in particolare, che: – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/05, la presunzione di decorrenza del rapporto di lavoro irregolare dal 1^ gennaio dell’anno di accertamento, da assoluta, era diventata relativa, con la conseguenza che spettava al datore di lavoro la dimostrazione della decorrenza del rapporto da una data successiva; – nel caso di specie, tale dimostrazione non era stata fornita, perchè dalla M. basata soltanto sulla dichiarazione della stessa persona assunta irregolarmente, considerata non attendibile; l’avviso di irrogazione opposto conteneva sufficiente indicazione dei parametri di determinazione della sanzione in base al costo del lavoro desumibile dal contratto collettivo nazionale di categoria, dalla qualifica attribuibile alla dipendente, e dall’orario di lavoro osservato.
L’agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
p. 2. Con dichiarazione depositata il 30 maggio 2017, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione così proposto, “avendo presentato istanza di definizione agevolata di cui alla L. n. 225 del 2016”, con conseguente venir meno dell’interesse alla lite; ha quindi instato per la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate.
L’Avvocatura dello Stato, con dichiarazione 9 maggio 2017, ha aderito all’istanza.
PQM
– dichiara estinto il processo a spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017